Nel corso di un'Ispezione, ad una Agenzia di Viaggi la DTL contesta la non valida costituzione del rapporto di tirocinio di un'Impiegata, avendo il tirocinio medesimo ad oggetto competenze già possedute dalla tirocinante, ossia mansioni di Impiego d'Ordine che essa risultava aver già disimpegnato presso altri Datori di Lavoro, come risultava dalle comunicazioni telematiche al Centro per l'Impiego. Inoltre, la DTL deduceva la costituzione ab origine in questo caso di rapporto di lavoro subordinato, ritenendo non sufficiente la mera interruzione del tirocinio. Quale difesa può svolgere l'Agenzia di Viaggi?
Risposta:
Comincio a rispondere dalla fine, dato che il Suo secondo quesito è logicamente preliminare.
La trasformazione forzosa del tirocinio in lavoro dipendente in luogo della mera "interruzione" del tirocinio:la DTL avrebbe potuto (in punta di diritto) disporre di questo provvedimento (Sull'assenza di causa formativa, come presupposto di invalidità del rapporto di tirocinio, vedi Sentenza del 9 marzo 2009, n. 5644, disposta per l'omologo caso dell'apprendistato).
Le Linee Guida in materia di tirocini elaborate in Conferenza Stato-Regioni in data 24/01/2013 codificano, infatti, quale "fattispecie di utilizzo abusivo del tirocinio" il caso in cui il tirocinio sia attivato a fronte di competenze che il tirocinante già possiede. Questa non è un'anomalia come un'altra, ma è una distorsione della causa stessa del tirocinio e se ne giustifica per questa via la declaratoria di invalidità radicale. A nulla vale che l'Ente erogatore abbia avallato ugualmente il tirocinio, perchè sia l'Ente erogatore, sia l'Azienda non avrebbero potuto non comprendere l'impossibilità concreta, nel caso specifico, di un rapporto formativo: in questo senso, al rapporto comunque insorto in fatto, in forza del principio di "conversione" del negozio giuridico invalido in negozio giuridico valido (art. 1424 Codice Civile), si deve ritenere costituito il rapporto di lavoro subordinato tra Azienda Ospitante e tirocinante.
Può il Datore/Azienda Ospitante invertire l'onere della prova?
Sì, se il Datore riesce a dimostrare che il possesso di qualifica sovrapponibile al tirocinio, acquisita in pregressi rapporti di lavoro (e documentata dalla comunicazione telemeatica al CPI), non precluda l'acquisizione di competenze ulteriori, complementari, accessorie etc.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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