Quesito:
Non avendo provveduto a comunicare al
Sindacato la presenza in Azienda di lavoratori somministrati, ho subito una
sanzione amministrativa dall'Ispettorato del Lavoro? Come posso difendermi?
Grazie.
Risposta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24
D.lgs. 276/2003 (come modificato dal D.lgs. 24/2012), l'impresa utilizzatrice
di lavoratori somministrati deve comunicare alle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU), ovvero alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o, in
mancanza, alle Associazioni Territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale:
a) Il numero e i motivi del ricorso
alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette
comunicazioni entro i 05 gg. successivi;
b) Ogni dodici mesi, anche per il
tramite delle Associazioni dei Datori di Lavoro alla quale aderisce o
conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati (art. 24.04°comma D.lgs. 276/03).
Il Ministero del Lavoro ha precisato che
per tale adempimento (che deve essere effettuato ogni 12 mesi), il termine è
fissato al 31 gennaio di ciascun anno a partire dal 2013.
La violazione sia della comunicazione
preventiva (lett. a) sia di quella annuale (lett.b) è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 250 e € 1.250.
Ciò precisato, occorre verificare i
termini della fattispecie di tale illecito amministrativo, ovvero i modi e le
condizioni in cui il predetto illecito può dirsi in fatto perfezionato.
Per quanto riguarda l'anno 2012, si
applica con riferimento ai soli contratti di somministrazione conclusi
nell'arco temporale compreso tra il 06 aprile e il 31 dicembre dell'anno in
corso (Min. Lav. Prot. n. 37/0012187).
Occorre poi verificare (come precisato
dal Ministero del Lavoro) se il contratto collettivo preveda un termine più
ampio rispetto al 31/01 dell'anno successivo. In questo caso, come precisato
dal Min. Lav. (Interpello nr. 36/2012), il termine di CCNL si sostituisce a
quello legale.
Pertanto, per i contratti conclusi prima
dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2012 (prima di aprile 2012 ca) senza
comunicazione sindacale, la sanzione amministrativa de qua non
sarebbe applicabile.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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