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martedì 3 settembre 2013

NO ALLA SOSTITUZIONE AGEVOLATA DELLA LAVORATRICE MADRE, SE L'AZIENDA HA APPENA LICENZIATO

Caso:
Ho assunto in sostituzione di maternità. Prima dell'assunzione, avevo licenziato un'altra Dipendente per riduzione del personale. In base alle nuove agevolazioni sulle assunzioni, posso ricorrere all'agevolazione INPS per sostituzione di maternità ex. art. 04.03°comma D.lgs. 151/2001?

Risposta:
Per rispondere, occorre tenere presente che l'art. 04.12°comma l. 92/2012 lett. b) esclude gli "incentivi alle assunzioni" (quale certamente è quello per "sostituzione di maternità") nei casi in cui la nuova assunzione sia avvenuta in violazione di un diritto di precedenza.
Per i casi di "riduzione del personale", infatti, al lavoratore licenziato (a tempo indeterminato) spetta un diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda fino a 06 mesi dal licenziamento. Se l'assunzione sostitutiva avviene entro questo periodo, il beneficio ex. art. 04.03°comma D.lgs. 151/2001 non può spettare; oltre i 06 mesi, invece, spetta.

Non così ove il licenziamento sia stato accompagnato da transazione/conciliazione con il Lavoratore ex. art. 2113 del Codice Civile con formula di "rinuncia/novazione" totale all'impugnazione o altra pretesa connessa al licenziamento. Questo atto vale a rimuovere, almeno questo secondo la valutazione più coerente e lineare, il diritto legale di prelazione (per manifesta carenza di interesse del Lavoratore) e conseguentemente a rimuovere ogni ostacolo al fine della fruizione degli incentivi.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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