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mercoledì 18 settembre 2013

CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: I RIFLESSI SUI TIROCINANTI

Quesito:
Ho letto che con il nuovo "condono degli associati" si possono anche "condonare" i tirocinanti. Cosa si deve fare al riguardo? Grazie.

Risposta:
L'art. 07bis DL 76/2013 (introdotto in sede di conversione al DL Lavoro) non prevede un "condono pieno" per i tirocinanti, ma solo "parziale".
In altre parole, mentre per gli associati, la "sanatoria" da tutte le pendenze retributive, amministrative, contributive, assicurative, fiscali (eccezion fatta per gli effetti reddituali-patrimoniali di eventuali accertamenti fiscali) è subordinata alla "stabilizzazione" degli associati medesimi, per i tirocinanti la "sanatoria" è subordinata alla previa attivazione della procedura di "stabilizzazione per gli associati" (non può attivarsi la procedura ex. art. 07bis de qua solo per tirocinanti!) ed è concepita solo come "estensione" degli effetti connessi all'estinzione delle pretese contributive, assicurative e di sanzioni amministrative. Ciò significa che per i tirocinanti non è prevista l'obbligatoria stabilizzazione (rectius, assunzione a tempo indeterminato) per conseguire l'effetto utile della sanatoria (la stabilizzazione è circoscritta inequivocabilmente ex. art. 07bis.02°comma agli "associati").

Questo comporta che le contestazioni riguardanti la qualificazione del contratto, l'inquadramento e la retribuzione, se non conciliate autonomamente, restano in piedi. Non essendo obbligatoria la conciliazione (e la connessa estinzione prevalentemente "tombale" delle pendenze), provvedimenti come la diffida accertativa ex. art. 12 D.lgs.124/2004 resterebbero in piedi per i tirocini dichiarati illegittimi (questo per gli associati non accade perchè le pendenze retributive sono per lo più "tombate" con le conciliazioni). Per i tirocinanti, quindi, la "sanatoria" è più scomoda e al tirocinante residua un buon margine per condizionare l'Ex Datore.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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