AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 4 settembre 2013

IL DL LAVORO E IL NUOVO REGIME DI SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI PRIVATI

Il DL Lavoro ha introdotto alcune modifiche all'art. 29 D.lgs. 276/03 relativo al regime di solidarietà negli appalti.
Non si tratta in verità di novità sconvolgenti (avendo per lo più il DL Lavoro operato in "assestamento" di aspetti già evidenziati dalla pregressa prassi applicativa), ma che si lasciano apprezzare in connessione con le novità del cd "DL del FARE", che ha radicalmente mutato la connessa disciplina della solidarietà nei sub-appalti.
L'art. 29 D.lgs. 276/03, oggetto delle modifiche del DL Lavoro, con riguardo agli appalti di opere e servizi ex. art. 1655 del Codice Civile (esclusi, quindi, i rapporti di fornitura merci o i rapporti in cui la "prestazione d'opera" sia meramente accessoria o complementare), dispone che siano regolati in conformità del regime della "responsabilità solidale" (ossiano possano essere richieste per l'interno a Committente/Appaltatore, salvo regresso) le obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto:
 
- La retribuzione dovuta ai Lavoratori impiegati nell'appalto;
- Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- Contribuzione previdenziale;
- Premi assicurativi;
 
Detto regime, ex. art. 35.28°comma l. 248/2006 va esteso altresì alle ritenute IRPEF non versate all'Erario dall'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice (il DL ha escluso ogni profilo di responsabilità per i ratei IVA, come nelle versione dell'articolo immediatamente antecedente alla presente).
Tale responsabilità solidale conosce un triplice ordine di limitazioni: a) Di natura temporale, nel senso che le parti interessate (Lavoratori o Enti Previdenziali) potranno farla valere entro 02 anni dalla fine dell'appalto; b) Di natura oggettiva, nel senso che le ore lavorative che sono alla base del debito retributivo, previdenziale ed assistenziale dovranno essere riferibili esclusivamente all'esecuzione di quel determinato appalto; c) Di natura processuale, ovvero la Ditta Committente, convenuta in giudizio, potrà eccepire, alla prima udienza, il beneficio di escussione; conseguentemente, pur risultando soccombente nel giudizio di cognizione, potrà vedersi aggredito il proprio patrimonio, in sede esecutiva, solo dopo l'infruttuosa escussione dell'impresa appaltatrice.
 
Qui di seguito, riferiremo le principali novità del DL Lavoro, già compendiate nelle prime disposizioni applicative (Circ. Min. Lav. 35/2013):
 
a) Le obbligazioni pecuniarie oggetto del regime di responsabilità solidale potranno avere origine non solo da contratti di tipo subordinato, ma anche da prestazioni di lavoro autonomo.
Questa parte del DL Lavoro consolida una regola già evidenziata nel vigore della precente normativa dalla Circolare INPS 106/2012.
La Circolare Min Lav. 35/2013 ha chiarito che i rapporti di lavoro autonomo sono solo quelli che contemplano una compartecipazione nella contribuzione previdenziale del Committente e quindi si tratta di: cocopro, mini coco (oltre gli € 5.000 lordi), associazioni in partecipazione. Evidentemente, i rapporti libero-professionali a Partita IVA che prevedono obblighi previdenziali (INPS e INAIL) solo in capo al Professionista sono esclusi.
 
b) L'art. 29 D.lgs. 276/03 non si applica agli appalti della Pubblica Amministrazione.
A margine, comunque, è opportuno ricordare che la Pubblica Amministrazione potrà sempre rispondere, in qualità di Stazione Appaltante, dei debiti retributivi delle Ditte Appaltatrici in virtù dell'art. 1676 Codice Civile.
 
c) Il regime di responsabilità solidale ex. art. 29 D.lgs. 276/03 è derogabile dalla contrattazione collettiva, con riguardo al regime "civilistico" (non invece al regime della responsabilità previdenziale che è pubblicistica e indisponibile).

Restiamo a disposizione per aggiornamenti.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts

Nessun commento:

Posta un commento