Il Sole 24 Ore 11 settembre 2013
Inps, messaggio 10 settembre 2013 n. 14206
L’Istituto previdenziale, con il messaggio in epigrafe, ha stabilito che l’indennità per assistere i familiari con disabilità grave, disciplinata dall’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. Maternità), non configurandosi come reddito da lavoro, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Di conseguenza, viene modificato l’orientamento, già espresso con il messaggio n. 8773/2007. In tale sede, era stato precisato che l’indennità per congedo straordinario ha natura sostitutiva della retribuzione, che il lavoratore avrebbe percepito non impedito dalla necessità di assistere il portatore di handicap.
Ora, il Ministero del lavoro ha ridefinito la natura dell’indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale.
Ne deriva che dovranno essere modificate le precedenti istruzioni, nel senso che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.
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