Quesito:
Le disposizioni sul DURC si applicano
anche in occasione di convenzioni con Agenzie formative aventi ad oggetto
l'affidamento, in qualità di soggetti attuatori, dell'incarico di
organizzazione e realizzazione di azioni previste in progetti co-finanziati
dall'UE in materia di formazione professionale? E questo anche se l'affidamento
avviene non in base a bando/ufficio pubblico, ma per chiamata di progetti,
quindi sostanzialmente per concessione/convenzione? Esiste una disposizione specifica
nel DL del FARE?
Grazie.
Risposta:
Prendendo spunto dalle disposizioni di
legge sui contratti pubblici previgenti al D.lgs. 163/2006, il Ministero del
Lavoro, con Nota nr. 230/2005, ha avuto modo di precisare che "la
definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo
ricomprendersi non solo gli appalti pubblici in senso stretto (legge 109/94 e
s.m.i.), ma anche gli appalti di servizi e forniture (D.lgs. 358/92, D.lgs.
157/95 e s.m.i.). A questi fini, il Ministero del Lavoro ha avuto modo già nel
2005 di ricomprendere l'onere/obbligo di "regolarità contributiva" a
ogni tipologia di appalto".
Una posizione che il Ministero ha avuto
modo di consolidare e sviluppare con l'Interpello 10/2009 quando, prendendo le
mosse dall'allora "nuovo" art. 03 D.lgs. 163/2006 che, nella nozione
di "appalto pubblico" comprende "qualsiasi opera, servizio,
fornitura di beni".
Per quanto riguarda il quadro di
gestione dei "fondi strutturali UE" tracciato dal DL 69/2013, esso
conferma grosso modo il quadro degli "affidamenti a chiamata" tipico
per l'assegnazione dei progetti comunitari. Da questo punto di vista, a questo
caso si possono estendere le interpretazioni ministeriali che obbligavano al
possesso del DURC le Aziende coinvolte; pertanto, le "autorità"
responsabili dei procedimenti di assegnazione dei "fondi europei"
dovranno certamente verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità
contributiva, anche acquisendo d'ufficio il relativo DURC, secondo le nuove
disposizioni.
In ogni caso, la permanenza degli
obblighi DURC anche per questi casi appare adeguatamente confermata dallo
stesso "DL del FARE" che all'art. 31-quater, innovando la
precedente formulazione legislativa, connette il possesso di regolare DURC
all'accesso del beneficiario a "finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla
normativa dell'Unione Europea, statale e regionale".
In questo specifico caso, il comma 08-quinquies riferisce
il periodo di valutazione della regolarità contributiva ai 120 gg. antecedenti
il rilascio.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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