Quesito:
Mi sorge un dubbio, relativamente ai
"congedi orari" legge 228/2012. Se la Lavoratrice madre aveva deciso
di stare 03 mesi in congedo e contemporaneamente suo marito decide di avvalersi
del "congedo a ore", che ne è della madre? Deve rinunciare alla
quota-parte di congedo corrispondente alle ore del Padre?
Risposta:
Premesso che è impossibile dedurre
conseguenze operative sui "congedi orari" dato che difetta la
normativa collettiva di attuazione, a titolo di pura discussione teorica (non
infruttuosa) riteniamo di poter dire, allo stato, non essere possibile una
"decurtazione" dei giorni-ore di congedo della Lavoratrice madre, in
corrispondenza dei giorni-ore decisi eventualmente dal padre.
Si consideri che attualmente (se non
verranno introdotte specifiche dalla normativa collettiva), la norma di
riferimento è l'art. 32 D.lgs. 151/2001 che non subordina il "congedo
orario" del padre alla rinuncia del "tempo-congedo"
corrispondente della madre (come invece mostra di fare l'art. 01.03°comma dm
22/12/2012).
Viceversa, secondo lo schema dell'art.
32 D.lgs. 151/2001, il limite di congedo deve intendersi complessivamente in 10
mesi, ovvero in 11 mesi, ove il Lavoratore padre eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore a 03
mesi. Pertanto, fino a concorrenza di tali limiti, i genitori potranno regolarsi
come credono, fatto salvo, naturalmente, il necessario coordinamento con
l'organizzazione datorile.
Se la normativa collettiva non
introdurrà deroghe all'art. 32 nella disciplina del "congedo orario",
questa sarà verosimilmente la disciplina di riferimento.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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