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lunedì 16 settembre 2013

CONGEDO MATRIMONIALE: COSA SPETTA AI NUBENDI

Quesito:
In caso di accesso del lavoratore nubendo al congedo matrimoniale, quale trattamento economico spetta?

Risposta:
Il congedo matrimoniale è un periodo di assenza giustificata dal lavoro del Dipendente. 
E' essenziale ricordare, in via preliminare, che non esiste una normativa uniforme dell'istituto. 
A seconda delle diversificate discipline di settore, infatti, il congedo può variare da 08 gg (Operai/Impiegati Industria-Artigianato) a 15 gg. (disciplina ex. l. 1334/1937 applicabile di default a tutti gli impiegati pubblici e privati, in assenza di disciplina collettiva).
Tale diritto, poi, compete al Lavoratore solo se espressamente riconosciuto da una fonte normativa. Ad esempio, la legge (RDL 1334/1937) regola tale ipotesi per gli impiegati pubblici e privati di ogni settore; per l'applicabilità agli Operai del predetto congedo, occorre verificare se esiste una normativa specifica di CCNL. Se non esiste una disciplina collettiva, nel caso degli Operai, non compete alcun trattamento. Nel caso degli Impiegati (privati e statali), invece, se nulla dispone il CCNL, lì il congedo spetta in forza della l. 1334/1937. 
A seconda della disciplina applicabile al caso concreto, il congedo può essere a carico del solo INPS (Cassa Unica Assegni familiari), ovvero al solo Datore di Lavoro, ovvero a tutte e due pro-parte. 
Nel caso degli Impiegati, ad esempio, se il CCNL nulla dispone o 
o se (pure esistendo) il CCNL non precisi a chi compete il trattamento economico (es. art. 84 CCNL Studi Prof.), lì il trattamento economico è completamente a carico del Datore di Lavoro. Talora il CCNL può specificare (vedi CCNL Studi Prof.) la persistenza della retribuzione correntemente percepita (lett.a), talora no. In questo caso, per gli Impiegati, si deve far riferimento all'art. unico.02°comma RDL 1334/1937. Detto articolo, ove precisa che il lavoratore in congedo si deve considerare a tutti gli effetti "in servizio", radica la spettanza in capo al Datore della retribuzione corrente. Detta retribuzione, in quanto corrisposta dal Datore, è soggetta alle ordinarie ritenute IRPEF e INPS. 
Vi sono casi in cui il trattamento economico, è comunque rimesso all'INPS-Gestione Unica Assegni Familiari: è il caso degli Operai dell'Industria in forza dell'accordo collettivo (tuttora in vigore) del 31/05/1941. 
In questo caso, il trattamento economico si considera prestazione previdenziale, esente contribuzione INPS, INAIL e ritenute IRPEF.
In questo caso, il trattamento, calcolato di norma sulla paga mensile in uso, si calcola nel seguente modo:

Retribuzione complessiva priva delle voci non ricorrenti (es. straordinario etc.)/26 x gg. di congedo (7 gg. nel settore Industria);

Nel settore Industria, il congedo è riconosciuto ai Lavoratori il cui rapporto duri da almeno una settimana. L'assegno spetta ad entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti e non è soggetto a limiti di età.


Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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