Quesito:
In caso di accesso del lavoratore
nubendo al congedo matrimoniale, quale trattamento economico spetta?
Risposta:
Il congedo matrimoniale è un periodo di
assenza giustificata dal lavoro del Dipendente.
E' essenziale ricordare, in via
preliminare, che non esiste una normativa uniforme dell'istituto.
A seconda delle diversificate discipline
di settore, infatti, il congedo può variare da 08 gg (Operai/Impiegati
Industria-Artigianato) a 15 gg. (disciplina ex. l. 1334/1937 applicabile di
default a tutti gli impiegati pubblici e privati, in assenza di disciplina
collettiva).
Tale diritto, poi, compete al Lavoratore
solo se espressamente riconosciuto da una fonte normativa. Ad esempio, la legge
(RDL 1334/1937) regola tale ipotesi per gli impiegati pubblici e privati di
ogni settore; per l'applicabilità agli Operai del predetto congedo, occorre
verificare se esiste una normativa specifica di CCNL. Se non esiste una
disciplina collettiva, nel caso degli Operai, non compete alcun trattamento.
Nel caso degli Impiegati (privati e statali), invece, se nulla dispone il CCNL,
lì il congedo spetta in forza della l. 1334/1937.
A seconda della disciplina applicabile
al caso concreto, il congedo può essere a carico del solo INPS (Cassa Unica
Assegni familiari), ovvero al solo Datore di Lavoro, ovvero a tutte e due
pro-parte.
Nel caso degli Impiegati, ad esempio, se
il CCNL nulla dispone o
o se (pure esistendo) il CCNL non
precisi a chi compete il trattamento economico (es. art. 84 CCNL Studi Prof.),
lì il trattamento economico è completamente a carico del Datore di Lavoro.
Talora il CCNL può specificare (vedi CCNL Studi Prof.) la persistenza della
retribuzione correntemente percepita (lett.a), talora no. In questo caso, per
gli Impiegati, si deve far riferimento all'art. unico.02°comma RDL 1334/1937.
Detto articolo, ove precisa che il lavoratore in congedo si deve considerare a
tutti gli effetti "in servizio", radica la spettanza in capo al
Datore della retribuzione corrente. Detta retribuzione, in quanto corrisposta
dal Datore, è soggetta alle ordinarie ritenute IRPEF e INPS.
Vi sono casi in cui il trattamento
economico, è comunque rimesso all'INPS-Gestione Unica Assegni Familiari: è il
caso degli Operai dell'Industria in forza dell'accordo collettivo (tuttora in
vigore) del 31/05/1941.
In questo caso, il trattamento economico
si considera prestazione previdenziale, esente contribuzione INPS, INAIL e
ritenute IRPEF.
In questo caso, il trattamento,
calcolato di norma sulla paga mensile in uso, si calcola nel seguente modo:
Retribuzione complessiva priva delle
voci non ricorrenti (es. straordinario etc.)/26 x gg. di congedo (7 gg. nel
settore Industria);
Nel settore Industria, il congedo è
riconosciuto ai Lavoratori il cui rapporto duri da almeno una settimana.
L'assegno spetta ad entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti e non è soggetto
a limiti di età.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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