Uno stabilimento balneare ha subìto la forzosa trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un tirocinante assunto come Aiuto-barista, perchè sostitutivo di Dipendente assente per maternità. La Ditta, per voce del suo Avvocato, sostiene che, anche se fosse, la legge regionale (Emilia Romagna) non impedisce questa modalità d'uso del tirocinio, che, pertanto, deve considerarsi legittimo. Chi ha ragione?
Risposta:
Fossi nell'Avvocato dello stabilimento balneare andrei più prudente prima di dire certe cose.
Innanzitutto, le Linee Guida menzionano tra gli impegni delle Regioni quello di vietare i tirocini, in funzione sostitutiva di Dipendenti in maternità (vedi premesse). Certo, può capitare che detto principio non sia espressamente recepito, ma ciò non toglie il diritto della DTL di contestare in questo specifico caso il lavoro subordinato dissimulato, per l'evidente "non coerenza" dell'attività richiesta al tirocinante, chiamato a "coprire un ruolo" di personale "con esperienza", con una modalità squisitamente formativa (sulla "non coerenza", per l'Emilia Romagna vedi art. 26bis.02°comma l.r. 17/2005, come modificata dalla l.r. 07/2013).
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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