Quesito:
Un Lavoratore part time del
settore Studi Prof. ha diritto al congedo matrimoniale? Come si calcola?
Risposta:
Riportiamo preliminarmente la normativa
sul congedo matrimoniale degli Studi Prof.
Art. 84. (Permessi e
congedi familiari retribuiti)
Fatta salva la
normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista al precedente art.
77, sono concessi a tutti i dipendenti del settore permessi e/o congedi
familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate:
a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;
(...).
Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.
Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;
(...).
Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.
Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Nulla di specifico dispone il CCNL per i part
time.
Ciò posto, il riferimento normativo è
all'art.unico RDL 1334/1937 che, al 02°comma, dispone:
"il lavoratore in congedo per
matrimonio si considera a tutti gli effetti in servizio".
Questa è la regola-cardine per gestire
il riconoscimento del diritto al congedo matrimoniale e al trattamento
economico.
DIRITTO AL CONGEDO:
Il congedo spetta per giorni di
calendario: se il part time lavora la settimana normale
(lun-sab, anche la "settimana corta" lun-ven) non si pongono problemi
di sorta. Lì i 7-15 giorni potranno essere riconosciuti in modo fluido.
Di qui, però, alcune speciali
conseguenze:
a) In caso di part time che
non copra tutti i giorni della settimana (es. solo lun-mer-ven), in
caso di "congedi lunghi" (15 gg. tipico degli Studi Prof.), il
congedo rischia di trascinarsi a lungo. In questo caso, è da valutare di
concordare con il Datore lo "spezzettamento" del congedo, come del
resto previsto dall'art. 02.03°comma Accordo Industria;
b) In caso di part time verticale, il congedo
spetta solo per i periodi di effettivo lavoro e non di sospensione. In caso di
matrimonio a cavallo tra il periodo di lavoro e il periodo di ripresa, il
congedo medesimo sarà riproporzionato e parametrato ai giorni di effettivo
lavoro persi: è evidente che "non potrà considerarsi in servizio" il
Dipendente la cui prestazione sia contrattualmente sospesa. Essendo poi il part
time verticale una modalità di sospensione contrattuale e preventiva del
rapporto, tale sospensione non rientra tra le ipotesi di
"sospensione" che danno comunque titolo al congedo (tipo CIG
etc.).
TRATTAMENTO ECONOMICO:
L'art.84 u.c. CCNL Studi Professionali
dispone:
Durante tali periodi
il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio,
conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Il riferimento del CCNL alla
"retribuzione normalmente percepita" non può che comportare una
corresponsione della medesima "retribuzione oraria" contrattualmente
sviluppata, secondo l'orario contrattualmente definito.
A margine, si coglie l'occasione di
ricordare che, in forza dell'art. 26 l. 28 febbraio 2006 nr. 41, l'importo
dell'assegno per congedo matrimoniale deve essere ridotto secondo l'aliquota
percentuale a carico degli apprendisti, ossia del 5.54%.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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