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martedì 3 settembre 2013

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, STIPULA AGEVOLATA PER LE COOPERATIVE

Quesito:
Mi potrebbe cortesemente spiegare perchè in un ambito di impresa cooperativa l'Associazione in partecipazione dovrebbe essere più facile? Cosa dispone il DL Lavoro al riguardo? E' vero che in una cooperativa dello spettacolo potrei assumere associati in partecipazione senza limiti? Grazie.

Risposta:
L'art. 07.05°comma, lett. a) numero 2-bis) DL 76/2013, in sede di conversione in legge, è stato modificato prevedendo una speciale modalità di "legittimazione" dell'associazione in partecipazione (evidentemente in deroga ai requisiti della l. 92/2012 art. 01:28°comma) alle associazioni stipulati da imprese cooperative anche dello spettacolo, previa deliberazione e individuazione degli organi assembleari ex. art. 2450 Codice Civile e previa certificazione ex. art. 76 D.lgs. 276/2003. Riteniamo che l'innovazione sia di poco conto, in quanto la Cooperativa deve pur sempre sottostare al vaglio (sostanzialmente autorizzatorio) della DTL.
Non si esclude che la norma sia stata emanata per "sanare" alcune associazioni in partecipazioni stipulate avvalendosi della "contrattazione in deroga" ex. art. 08 DL 138/2011: contrattazione ritenuta da gran parte del fronte sindacale inidonea a regolare con maggiore flessibilità il contratto di associazione in partecipazione in quanto non previsto. E' evidente che l'effetto in termini di "flessibilizzazione" sarebbe stato molto più incisivo se la legge avesse chiarito che anche i contratti di associazione in partecipazione sono passibili di "contrattazione in deroga" ex. art. 08 DL 138/2011.
Al momento,però, la dizione della legge è molto ampia e pare comprendere tutti i tipi di Cooperative (si parla solo di "imprese con scopo mutualistico"): sulla carta, quindi, la legge pare compendiare anche cooperative agricole e cooperative sociali.
Questo è il quanto che, al momento, ci sentiamo di dire.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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