Anche i lavoratori extra-UE possono beneficiare del congedo matrimoniale? Quale documentazione dovranno produrre?
Risposta:
Come riconosciuto dalla Circolare INPS 190/1992 (sia pure nel vigore dell'abrogato art. 01 l. 943/1986), il riconoscimento del congedo matrimoniale al cittadino Extra UE è corollario di quel principio di parità di trattamento e non discriminazione che nel Ns. ordinamento discende (con rilevanza para-costituzionale) dalla Convenzione OIL nr. 143/1975.
Se entrambi i nubendi sono residenti in un Comune italiano, nonchè "regolarmente soggiornanti in Italia", non si determina alcuna variazione nell'istruttoria della domanda.
Particolarità sussistono nel caso in cui l'istanza provenga sì da lavoratore residente in Italia ma a fronte di matrimonio celebrato all'estero, lì devono osservarsi le disposizioni impartite dall'INPS con Circolare 190/92.
In primo luogo, l'istante deve essere lavoratore, residente e regolarmente soggiornante in Italia prima del matrimonio. In secondo luogo, il matrimonio contratto all'estero deve essere validamente trascrivibile/registrabile in Italia secondo le vigenti disposizioni dello stato civile, previa esibizione di valido certificato di matrimonio estero.
In caso di accertata poligamia, evidentemente risultante allo stato civile italiano, non sarà riconosciuto nessun trattamento economico, salvo che il precedente matrimonio si sia sciolto per cause civili o naturali.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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