Quesito:
Sono un Farmacista, che ha in scadenza
una Farmacista a tempo determinato. Ho letto della possibilità del DL Sviluppo
di termini più brevi di rinnovo dei contratti a termine. Posso giovarmene?
Grazie.
Risposta:
in merito alle ipotizzate assunzioni a
tempo determinato, Ti precisa che tra l'assunzione a termine e l'altra di
uno stesso Lavoratore con stesso Datore di Lavoro devono essere osservati
sempre i termini di interruzione di legge (per evitare la trasformazione
forzosa a tempo indeterminato), indipendentemente dalla causale giustificativa
di assunzione che si intende adottare (es. assunzione in sostituzione di
maternità seguita da assunzione "stagionale").
Con riguardo ai tempi di interruzione,
occorre osservare che la l. 134/2012 ha previsto forme di deroghe ai (punitivi)
termini di 60-90 gg. inizialmente previsti dalla l. 92/2012: i contratti
collettivi, cioè, sono abilitati a ripristinare i termini previgenti di
interruzione (20 gg. per rapporti inferiori a 06 mesi; 30 gg. per rapporti
superiori a 06 mesi).
Questa possibilità è ammessa in alcuni
settori come il settore Commercio (vedi accordo ConfCommercio del 19/12/2012.
Vai allink: http://www.confcommercio.an.it/4671/relazioni-sindacali/terziario-accordo-successione-contratti-a-termine/).
Non ci risulta che tale deroga sia stata
adottata per il settore Farmacie Private.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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