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lunedì 20 maggio 2013

TEMPO DETERMINATO FARMACIE: TEMPI PIU' BREVI NEI RINNOVI?

Quesito:
Sono un Farmacista, che ha in scadenza una Farmacista a tempo determinato. Ho letto della possibilità del DL Sviluppo di termini più brevi di rinnovo dei contratti a termine. Posso giovarmene? Grazie.

Risposta:
in merito alle ipotizzate assunzioni a tempo determinato, Ti precisa che tra l'assunzione a termine e l'altra di uno stesso Lavoratore con stesso Datore di Lavoro devono essere osservati sempre i termini di interruzione di legge (per evitare la trasformazione forzosa a tempo indeterminato), indipendentemente dalla causale giustificativa di assunzione che si intende adottare (es. assunzione in sostituzione di maternità seguita da assunzione "stagionale").
Con riguardo ai tempi di interruzione, occorre osservare che la l. 134/2012 ha previsto forme di deroghe ai (punitivi) termini di 60-90 gg. inizialmente previsti dalla l. 92/2012: i contratti collettivi, cioè, sono abilitati a ripristinare i termini previgenti di interruzione (20 gg. per rapporti inferiori a 06 mesi; 30 gg. per rapporti superiori a 06 mesi).
Questa possibilità è ammessa in alcuni settori come il settore Commercio (vedi accordo ConfCommercio del 19/12/2012. Vai allinkhttp://www.confcommercio.an.it/4671/relazioni-sindacali/terziario-accordo-successione-contratti-a-termine/).
Non ci risulta che tale deroga sia stata adottata per il settore Farmacie Private.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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