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venerdì 17 maggio 2013

LA DETASSAZIONE DELLE VOCI DI PRODUTTIVITA' E DURC

Quesito:
Sono Consulente del Lavoro e mi sovviene un dubbio: l'applicazione del beneficio della detassazione sulle voci di produttività 2013 è subordinata al possesso del DURC ex. art. 01.1175 ss. l. 296/2006?

Risposta:
Al momento, nessuno ha chiarito se l'applicazione del beneficio fiscale della detassazione sia subordinato, quale "beneficio normativo", al rilascio del cd DURC interno.
La stessa Circolare 34/2008 del Ministero del Lavoro precisa che "per beneficio si intende una 'eccezione' nei confronti di coloro che, in presenza di specifici supporti soggettivi, sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente gli oneri".
Ciò posto, se si utilizza una metolologia rigorosamente letterale e logica di analisi dei testi normativi di interesse, è giocoforza concludere nel senso che il DURC sia condizione necessaria per il rilascio del DURC, se dobbiamo prestare fede all'indicazione di cui alla Circ. Min. Lav. 34/2008 che include tra i "benefici normativi" anche le "agevolazioni fiscali" e se consideriamo che il DURC è previsto ai fini del beneficio della "decontribuzione" INPS dei premi di risultato ex. art. 02.06°comma dm 27/12/2012. E il silenzio sul punto del DPCM non farebbe che deporre per l'applicazione del DURC a questo caso, stante la circostanza che l'imposizione del DURC troverebbe fondamento nella norma generale ex. art.01.1175 l. 296/2006, quando riferisce l'obbligo DURC alla fruizione di "benefici normativi".
Ma sul punto non possiamo escludere sorprese, perchè nessun chiarimento è pervenuto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/2013: è opportuno, pertanto, attendere chiarimenti e (aggiungo io) auspicare sul punto semplificazioni.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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