Facendo seguito a Ns. post di gennaio scorso, dove svolgevamo alcune considerazioni e riflessioni relativamente ai più probabili scenari che, in punto di Ispezione, venivano a configurarsi a seguito della Circolare Min. Lav. 04/2013 sul lavoro accessorio (vedi http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/lavoro-occasionale-accessorio-voucher.html e http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/lavoro-occasionale-accessorio-voucher_22.html).
Con riguardo alla prefigurazione delle Ispezioni in materia di "lavoro accessorio", il Vademecum alla riforma del lavoro precisa:
1) L'unico criterio concesso agli Ispettori per valutare la legittimità del lavoro accessorio è la valutazione dei profili reddituali di legge (€ 2.000 - € 5.000 per altri);
2) Il disconoscimento del lavoro accessorio con riformulazione del rapporto vuoi in termini di lavoro subordinato, vuoi in termini di lavoro autonomo è ammesso solo per i Committenti-Imprenditori- Professionisti. Questo discorso pare valere sia nei casi di mono-committenza (€ 5.000), sia in casi di pluricommittenza (€ 2.000).
Il lavoro domestico pare esonerato da controlli. Ma su questo specifico punto ci riserviamo ulteriori approfondimenti e chiarimenti.
Studio Francesco Landi,
Consulente del Lavoro in Ferrara
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