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lunedì 20 maggio 2013

INFORTUNIO CON IL BLUETOOTH IN AUTO

Caso:
Un Dipendente effettua trasferte per conto dell'Azienda con l'auto propria e con la dotazione di un impianto bluetoot per prendere gli ordini e le consegne dal Datore.
Una mattina, appena levatosi e messosi in viaggio, il Lavoratore subisce un incidente in auto.
Come valutare l'incidente ai fini INAIL?

Riposta:
Personalmente, escludiamo che nell'ipotesi de qua possano invocarsi le disposizioni sull'infortunio in itinere.
La presenza di bluetoot aziendale (che determina "controllo a distanza" del Dipendente e che non può essere installato senza autorizzazione della DTL/Accordo Sindacale ex. art. 04 l. 300/1970) determina un collegamento Lavoratore-Azienda tale per cui il Lavoratore medesimo di fatto può considerarsi in orario di servizio (ossia soggetto alle direttive datoriali ex. D.lgs. 66/2003) già dal momento in cui è in auto (ricordiamo che normalmente la percorrenza tragitto-lavoro non è considerata tempo di lavoro!).
L'infortunio quindi avviene in un ambito in cui si può parlare a pieno titolo di "occasione di lavoro" ai sensi del DPR 1124/1965.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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