Caso:
Un Dipendente effettua trasferte per
conto dell'Azienda con l'auto propria e con la dotazione di un impianto bluetoot per
prendere gli ordini e le consegne dal Datore.
Una mattina, appena levatosi e messosi
in viaggio, il Lavoratore subisce un incidente in auto.
Come valutare l'incidente ai fini INAIL?
Riposta:
Personalmente, escludiamo che
nell'ipotesi de qua possano invocarsi le disposizioni
sull'infortunio in itinere.
La presenza di bluetoot aziendale
(che determina "controllo a distanza" del Dipendente e che non può
essere installato senza autorizzazione della DTL/Accordo Sindacale ex. art. 04
l. 300/1970) determina un collegamento Lavoratore-Azienda tale per cui il
Lavoratore medesimo di fatto può considerarsi in orario di servizio (ossia
soggetto alle direttive datoriali ex. D.lgs. 66/2003) già dal momento in cui è
in auto (ricordiamo che normalmente la percorrenza tragitto-lavoro non è
considerata tempo di lavoro!).
L'infortunio quindi avviene in un ambito
in cui si può parlare a pieno titolo di "occasione di lavoro" ai
sensi del DPR 1124/1965.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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