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lunedì 20 maggio 2013

APPRENDISTATO E LAVORATORI IN MOBILITA': UN'ALTERNATIVA ALLA "PICCOLA MOBILITA'"?


Quesito:
Un'Azienda può assumere come apprendista un Dipendente, dopo che lo abbia fatto iscrivere alle liste di mobilità, ma senza diritto di assegni, sfruttando la disposizione dell'art. 07.04°comma D.lgs. 167/2011.

Risposta:
L'operazione ha trovato un avvallo autorevole nel dr. Massi DTL Modena (vedi http://www.dplmodena.it/massi/Assunzione%20dei%20lavoratori%20licenziati%20dalle%20piccole%20aziende%20-%20Massi.pdf), ma ritengo che sia arduo, procedere, senza che prima il Ministero del Lavoro abbia espresso il proprio parere in merito.
Chi sono, infatti, i "lavoratori in mobilità" oggetto dell'agevolazione?
Apparentemente, la risposta sembra semplice e facile pare ritenere inclusi tra i lavoratori interessati sia quelli beneficiari di mobilità "con assegni", sia di "mobilità senza assegni".
Ora, però, si da il caso che il TU apprendistato parli di "lavoratori in mobilità" senza distinguere: e nel silenzio della norma, è logico e lineare concludere che il D.lgs. 167/2011 sia oggi da intendere riferito solo ai "lavoratori in mobilità" con assegni, stanti le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2012.
Una cosa appare tutto sommato certa: ossia che l'art. 07.04°comma TU, in assenza di altre specificazioni, abbia compendiato nell'espressione "lavoratori in mobilità" un rinvio alle disposizioni di legge pro tempore vigenti: rinvio formale e mobile, che oggi deve adeguarsi all'accezione "riduttiva" di "mobilità" seguita alla legge di stabilità 2012, che ha escluso dal novero dei beneficiari i "licenziati" da Imprese con meno di 15 Dipendenti.
A rigore, quindi, questi ultimi lavoratori, non potendo più essere iscritti alle liste di mobilità, non possono più acquisire il conseguente status: di qui, la conseguenza più logica e lineare è l'inapplicabilità della speciale previsione di apprendistato.
A questa ricostruzione, si può certamente opporre che è poco equa e poco consona a canoni di giustizia sostanziale e forse anche di coerenza.
Certamente, però, non possiamo negare come questa interpretazione sia al momento la più prudente e quella più realisticamente adottabile dalle Aziende, almeno fino a che il Ministero non si sia assunto la responsabilità di una modifica legislativa o di una rinnovata interpretazione della normativa de qua.
Non possiamo, al riguardo, trascuarare la circostanza che la fattispecie "apprendistato con personale in mobilità" costituisce un'ipotesi agevolata "eccezionale"; "eccezionale" nell'accezione che tale trattamento deve considerarsi agevolativo, sulla base di requisiti di ordine "soggettivo" inerenti il beneficiario (Vedi Circ. Min. lav. 34/2008 dedicata al DURC). Al pari delle disposizioni eccezionali, la disposizione non si presta ad interpretazioni "analogiche" ex. art. 14 Disp. prel. Codice Civile: se cioè non si menziona la previsione della "mobilità senza assegni", detta fattispecie non può estrapolarsi in sede interpretativa, anche per il non secondario motivo che tale fattispecie è legalmente decaduta ed è stata espunta dall'ordinamento giuridico dal 01/01/2013!
Pertanto, se dal 01/01/2013 non è più contemplata la "mobilità senza assegni", non potrà per questi lavoratori essere attivata la speciale assunzione a titolo di apprendistato.
N.B.: In aderenza alle disposizioni impartite da INPS con Msg. 4679/2013, deve comunque ritenersi preclusa (congelata) l'ipotesi di assumere con questa modalità agevolata di apprendistato per il 2013, anche personale iscritto alle liste di mobilità "senza assegni" antecedentemente al 31/12/2012.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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