Quesito:
Un'Azienda può assumere come
apprendista un Dipendente, dopo che lo abbia fatto iscrivere alle liste di
mobilità, ma senza diritto di assegni, sfruttando la disposizione dell'art.
07.04°comma D.lgs. 167/2011.
Risposta:
L'operazione ha trovato un avvallo
autorevole nel dr. Massi DTL Modena (vedi http://www.dplmodena.it/massi/Assunzione%20dei%20lavoratori%20licenziati%20dalle%20piccole%20aziende%20-%20Massi.pdf),
ma ritengo che sia arduo, procedere, senza che prima il Ministero del Lavoro
abbia espresso il proprio parere in merito.
Chi sono, infatti, i "lavoratori in
mobilità" oggetto dell'agevolazione?
Apparentemente, la risposta sembra
semplice e facile pare ritenere inclusi tra i lavoratori interessati sia quelli
beneficiari di mobilità "con assegni", sia di "mobilità senza
assegni".
Ora, però, si da il caso che il TU
apprendistato parli di "lavoratori in mobilità" senza distinguere: e
nel silenzio della norma, è logico e lineare concludere che il D.lgs. 167/2011
sia oggi da intendere riferito solo ai "lavoratori in mobilità" con
assegni, stanti le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2012.
Una cosa appare tutto sommato certa:
ossia che l'art. 07.04°comma TU, in assenza di altre specificazioni, abbia
compendiato nell'espressione "lavoratori in mobilità" un rinvio alle
disposizioni di legge pro tempore vigenti: rinvio formale e
mobile, che oggi deve adeguarsi all'accezione "riduttiva" di
"mobilità" seguita alla legge di stabilità 2012, che ha escluso dal
novero dei beneficiari i "licenziati" da Imprese con meno di 15
Dipendenti.
A rigore, quindi, questi ultimi
lavoratori, non potendo più essere iscritti alle liste di mobilità, non
possono più acquisire il conseguente status: di qui, la conseguenza
più logica e lineare è l'inapplicabilità della speciale previsione di
apprendistato.
A questa ricostruzione, si può
certamente opporre che è poco equa e poco consona a canoni di giustizia
sostanziale e forse anche di coerenza.
Certamente, però, non possiamo negare
come questa interpretazione sia al momento la più prudente e quella più
realisticamente adottabile dalle Aziende, almeno fino a che il Ministero non si
sia assunto la responsabilità di una modifica legislativa o di una rinnovata
interpretazione della normativa de qua.
Non possiamo, al riguardo, trascuarare
la circostanza che la fattispecie "apprendistato con personale in mobilità"
costituisce un'ipotesi agevolata "eccezionale";
"eccezionale" nell'accezione che tale trattamento deve considerarsi
agevolativo, sulla base di requisiti di ordine "soggettivo" inerenti
il beneficiario (Vedi Circ. Min. lav. 34/2008 dedicata al DURC). Al pari delle
disposizioni eccezionali, la disposizione non si presta ad interpretazioni
"analogiche" ex. art. 14 Disp. prel. Codice Civile: se
cioè non si menziona la previsione della "mobilità senza
assegni", detta fattispecie non può estrapolarsi in sede interpretativa,
anche per il non secondario motivo che tale fattispecie è legalmente decaduta
ed è stata espunta dall'ordinamento giuridico dal 01/01/2013!
Pertanto, se dal 01/01/2013 non è più
contemplata la "mobilità senza assegni", non potrà per questi
lavoratori essere attivata la speciale assunzione a titolo di apprendistato.
N.B.: In aderenza alle
disposizioni impartite da INPS con Msg. 4679/2013, deve comunque ritenersi
preclusa (congelata) l'ipotesi di assumere con questa modalità agevolata di apprendistato
per il 2013, anche personale iscritto alle liste di mobilità "senza
assegni" antecedentemente al 31/12/2012.
Restiamo a disposizione per
aggiornamenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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