Ho svolto un rapporto a tempo determinata come Impiegata di Segreteria presso uno Studio Professionale. Al prossimo 30/07 il rapporto scadrà per la presunta fine del picco di lavoro derivante dalle Dichiarazioni dei redditi. Ho letto che l'art. 2124 C.C. permette al Lavoratore di conseguire un "certificato di lavoro". E' dunque obbligato il Datore a rilasciare le "referenze" al Dipendente?
Risposta:
A scanso di equivoci, è opportuno precisare che l'art. 2124 Codice Civile (art. 03 Titolo VIII) è articolo di fatto abrogato: innanzitutto, a causa della sopravvenienza del cd "libretto formativo del cittadino", in secondo luogo a causa dell'abrogazione del "libretto di lavoro" ex. 03 l.112/1935, cui la previsione ex. art. 2124 insiste.
Tali disposizioni (libretto di lavoro,
certificato di lavoro) erano funzionali ad un universo giuslavoristico, in cui
la contrattualistica di lavoro era estremamente infromale, e, pertanto, oneri
di certificazione erano sentiti e imposti per non creare problemi e
penalizzazioni al Lavoratore in sede di "collocamento obbligatorio".
Resta il fatto che oggi la Sua Qualifica è impressa nelle Scritture contrattuali (obbligatorie ex. D.lgs. 152/1997) e che al Centro per l'Impiego sono disponibili anagrafiche usualmente impiegate per le pratiche di disoccupazione, mobilità etc. Quindi, tali informazioni sono sufficienti e adeguatamente attingibili, senza necessità di un "certificato di referenze" classico.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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