Quesito:
Sono una Segretaria di un Consulente del
Lavoro. In Ufficio, produciamo sempre le stampe delle Comunicazioni UNILAV: mi
chiedo quanto dobbiamo conservarle? Ho letto da qualche parte che per l'UNILAV
non sussiste l'obbligo di conservazione decennale; la cosa evidentemente è
interessante per me, poichè se è possibile liberare l'Ufficio da carte inutili
...
Lei cosa mi dice?
Risposta:
Risposta:
Effettivamente, sull'UNILAV il
legislatore nulla dispone quanto ad obblighi di conservazione e certo questa
documentazione non è assimilabile a quella ex. art. 2220 Codice Civile che
impone la conservazione decennale. Il silenzio da parte del legislatore è
logico: non ha molto senso imporre la conservazione di copie di atti che sono
recuperabili in ogni momento presso l'Archivio informatico del Centro per
l'Impiego. Se l'informatica nella PA serve a qualcosa...
Va comunque precisato che la
conservazione è certamente utile a fini civilistici, come prova
"cartacea" che lo Studio di Consulenza ha eseguito diligentemente
l'incarico. A questi fini, l'atto costituisce "prova documentale"
utile, opponibile al Cliente in caso di contestazione, nel termine quinquennale
di prescrizione (valutato prudentemente in relazione ai termini relativi agli
accertamenti amministrativi, fiscali, contributivi).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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