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venerdì 31 maggio 2013

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA CONTRADDITTORIO: SI APPLICA IL COMMA 06 DELL'ART.18, ANZICHE' IL COMMA 04?

Quesito:
Ho letto il post sul licenziamento del "Dipendente Aggressivo"(http://costidellavoro.blogspot.it/2013/05/il-dipendente-aggressivo-fuori.html), che Lei ritiene soggetto alla tutela indennitaria ex. art. 18.05°comma, ritenendo non configurato il requisito di "insussistenza del fatto contestato". Ma non sarebbe più corretto inquadrare la fattispecie nel diverso rimedio del "licenziamento per vizi formali" (comma 06)? Consideriamo poi che il licenziamento, illegittimo per assenza di contraddittorio, sarebbe inefficace ex. art. 07 St. lav.! Lei cosa ne pensa?

Risposta:
Nella persistente incertezza sull'interpretazione dell'art. 18 riformato dalla legge 92/2012 e in riferimento alle puntualizzazioni da Lei svolte, sono a ritenere quanto segue.

Personalmente, sono convinto che la legge Monti-Fornero abbia modificato i termini anche dell'art. 07 e non ce ne siamo accorti. Personalmente, sono sempre più convinto che l'enigma interpretativo dell'art. 18.04-05 si sciolga confrontando questo sezione dell'art. 18 con il comma 06 che parla di "vizi formali". A mio giudizio, i commi 04-05 introducono elementi di specialità non solo nei contenuti, ma anche nelle procedure ex. art. 07, rimodulandole significativamente. Ad es. ai sensi del comma 06 può essere comminato un licenziamento non notificato. Ma secondo me altro è il "principio del contraddittorio" e altro è il caso di licenziamento comminato senza il rispetto di questo. E' a mio parere legittima pista interpretativa quella di considerare i commi 04-05 come specificazione di questo aspetto dell'art. 07. In questo senso, ritengo si possa dire che un licenziamento comminato senza contraddittorio ma a fronte di condotte risultate comunque oggettivamente gravi non dia titolo alla reintegra ex. comma 04. Quanto alla violazione del contraddittorio, essa è più apparente che reale, perchè a mio parere i commi 04-05 aderiscono ad una tutela "dinamica" e "pragmatica" del contraddittorio. Se cioè in sede di contenzioso (dove il "contraddittorio" è garantito) viene data al lavoratore la "seconda chiance" di dimostrare la sua innocenza (es. "insussistenza del fatto contestato"), allora la reintegra ristabilisce l'ordine leso (comma 04); ma se nel contraddittorio, emerge che il lavoratore aveva comunque torto, lì il rapporto resta chiuso e l'iniziale lesione del "contraddittorio" ex. art. 07 superata e in qualche modo "sanata".

Dr. Giorgio Frabetti 
Studio Francesco Landi
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