Quesito:
Ho letto il post sul licenziamento del "Dipendente
Aggressivo"(http://costidellavoro.blogspot.it/2013/05/il-dipendente-aggressivo-fuori.html),
che Lei ritiene soggetto alla tutela indennitaria ex. art. 18.05°comma,
ritenendo non configurato il requisito di "insussistenza del fatto
contestato". Ma non sarebbe più corretto inquadrare la fattispecie nel
diverso rimedio del "licenziamento per vizi formali" (comma 06)?
Consideriamo poi che il licenziamento, illegittimo per assenza di
contraddittorio, sarebbe inefficace ex. art. 07 St. lav.! Lei cosa ne pensa?
Risposta:
Nella persistente incertezza sull'interpretazione dell'art.
18 riformato dalla legge 92/2012 e in riferimento alle puntualizzazioni da Lei
svolte, sono a ritenere quanto segue.
Personalmente, sono convinto che la legge
Monti-Fornero abbia modificato i termini anche dell'art. 07 e non ce ne siamo
accorti. Personalmente, sono sempre più convinto che l'enigma interpretativo
dell'art. 18.04-05 si sciolga confrontando questo sezione dell'art. 18 con il
comma 06 che parla di "vizi formali". A mio giudizio, i commi 04-05
introducono elementi di specialità non solo nei contenuti, ma anche nelle
procedure ex. art. 07, rimodulandole significativamente. Ad es. ai sensi del
comma 06 può essere comminato un licenziamento non notificato. Ma secondo me
altro è il "principio del contraddittorio" e altro è il caso di
licenziamento comminato senza il rispetto di questo. E' a mio parere legittima
pista interpretativa quella di considerare i commi 04-05 come specificazione di
questo aspetto dell'art. 07. In questo senso, ritengo si possa dire che un
licenziamento comminato senza contraddittorio ma a fronte di condotte risultate
comunque oggettivamente gravi non dia titolo alla reintegra ex. comma 04.
Quanto alla violazione del contraddittorio, essa è più apparente che reale,
perchè a mio parere i commi 04-05 aderiscono ad una tutela "dinamica"
e "pragmatica" del contraddittorio. Se cioè in sede di contenzioso
(dove il "contraddittorio" è garantito) viene data al lavoratore la
"seconda chiance" di dimostrare la sua innocenza (es.
"insussistenza del fatto contestato"), allora la reintegra
ristabilisce l'ordine leso (comma 04); ma se nel contraddittorio, emerge che il
lavoratore aveva comunque torto, lì il rapporto resta chiuso e l'iniziale
lesione del "contraddittorio" ex. art. 07 superata e in qualche modo
"sanata".
Dr. Giorgio Frabetti
Studio Francesco Landi
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