Buongiorno. Ho licenziato senza preavviso un mio Dipendente che, dopo un'osservazione, si era inalberato e aveva dato luogo ad atteggiamenti violenti e inconsulti divenuti intollerabili. Lui ha eccepito la mancata osservanza delle procedure di contestazione ex. art. 07 l. 300/1970. Voglio capire una cosa: noi siamo un'Azienda con più di 15 Dipendenti. Se il Dipendente vince, dobbiamo reintegrarlo??? Vorrei capire! Grazie
Risposta:
Al momento, se Lei riesce a provare condotte effettivamente gravi perpetrate dal Lavoratore, in caso di contestazione del licenziamento, in questo caso per "difetto di forma", si applicherà solo la tutela indennitaria da 12 a 24 mesi, bilanciata verosimilmente al ribasso, complice l'evidente scorrettezza del Lavoratore. La reintegra (sia pure attenuata) per i licenziamenti disciplinari, ex. comma 04 è limitata ai casi in cui la condotta contestata sia valutata come passibile solo di sanzione conservativa (dubito che sia questo il caso!) e in caso di "insussistenza del fatto contestato". A contrariis, quest'ultima indicazione significa che se le condotte poste in essere dal lavoratore, per quanto non riconducibili ad un quadro di legittimità piena del licenziamento, siano comunque gravi e illecite, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento non può corrispondere la reintegra. Questa norma consacra una circostanza di comune esperienza, riconoscendo l'oggettiva improseguibilità di un rapporto di lavoro, quando, pur a fronte di irregolarità formali nel licenziamento, si sia determinata un'oggettiva e grave situazione di incompatibilità (determinata nel caso di specie dall'arroganza abituale del Dipendente).
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
Potete consultare la ns. pagina facebook al seguente indirizzo :
Nessun commento:
Posta un commento