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martedì 14 maggio 2013

LA CONTESTAZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO PER LE ISTITUZIONI ASSISTENZIALI UNEBA

Quesito:
Una Struttura privata per anziani subiva un Verbale di contestazione per mancata osservanza del riposo settimanale. Posso avvalermi delle deroghe previste dal CCNL UNEBA per vanificare il Verbale? Grazie.

Risposta:
Se in Struttura la deroga è stata recepita con contrattazione sindacale, sì, no, in caso contrario.

In primo luogo, il CCNL UNEBA è chiarissimo nel dire che eventuali "deroghe" alla durata del riposo giornaliero (11 ore consecutive) non possono essere disposte 'ad personam', ma devono essere almeno disposte dalla contrattazione "di secondo livello", ovvero regionale, provinciale e aziendale: per "averla vinta" sulla DPL, quindi, occorre che l'Istituzione Socio-Assistenziale dichiari a quale accordo sindacale ha fatto riferimento nel gestire i riposi.
Personalmente, anche verificando le fonti sindacali di Ferrara, io non ho trovato accordi di secondo livello per UNEBA, in emilia romagna e a ferrara; non so se l'Istituto/Associazione assistenziale abbia stipulato un accordo aziendale sulla materia.
La sostanza non cambia nemmeno se si guarda al secondo capoverso della norma (che, oltretutto è un autentico capolavoro di fumosità).
Anche qui, mentre l'articolo dichiara "derogabile" il requisito della consecutività, esclude che la deroga possa avvenire occasionalmente e "ad personam": si conferma, invece, che la deroga può/deve avvenire entro un sistema collaudato di "turnazione", definito dalla contrattazione locale o "aziendale".



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