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lunedì 20 maggio 2013

INFORTUNIO DURANTE LA PAUSA CAFFE (AL BAR)


Caso:
Durante la "pausa caffè", una Dipendente si infortuna, tagliandosi con un corpo contundente del Bar. Si considera infortunata ai fini INAIL?

Risposta:
A Ns. modesto giudizio, l'infortunio così conclamatosi configura comunque gli estremi del "rischio elettivo", assunto volontariamente dalla Lavoratrice, a prescindere dall'organizzazione di lavoro. A parte il caso (più conclamato) in cui la pausa sia stata adottata al di fuori da accordi o consuetudini con il Datore, anche qualora la pausa sia stata fruita e legittimata nel quadro dell'art. 08 D.lgs. 66/2003, che prevede un diritto del Lavoratore a beneficiare di un intervallo per pausa, qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore ed al fine di recuperare le energie psicofisiche.
Nonostante i solenni riconoscimenti che la "pausa caffè" ha ricevuto in sede giurisprudenziale (si veda al riguardo Cass. 4509/2012), resta la circostanza che la fruizione della pausa nel locale del Bar determina l'esposizione ad una serie di rischi da parte della Lavoratrice del tutto volontaria, che esclude "l'occasione di lavoro".
Vale qui l'analogia, secondo Noi, con la consolidata giurisprudenza relativa agli infortuni occorsi in occasione di assemblea sindacale che riconosce in questo caso la ricorrenza della fattispecie di "rischio elettivo" (Cass. 1220/1996).
Naturalmente, tutto questo vale fino a diverso pronunciamento dell'INAIL: ragion per cui, prudentemente, in queste fattispecie, sarà sempre opportuno procedere alle necessarie denunce di infortunio.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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