Caso:
Durante la "pausa caffè", una
Dipendente si infortuna, tagliandosi con un corpo contundente del Bar.
Si considera infortunata ai fini INAIL?
Risposta:
A Ns. modesto giudizio, l'infortunio
così conclamatosi configura comunque gli estremi del "rischio
elettivo", assunto volontariamente dalla Lavoratrice, a prescindere
dall'organizzazione di lavoro. A parte il caso (più conclamato) in cui la pausa
sia stata adottata al di fuori da accordi o consuetudini con il Datore, anche
qualora la pausa sia stata fruita e legittimata nel quadro dell'art. 08 D.lgs.
66/2003, che prevede un diritto del Lavoratore a beneficiare di un intervallo
per pausa, qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore ed al fine di
recuperare le energie psicofisiche.
Nonostante i solenni riconoscimenti che
la "pausa caffè" ha ricevuto in sede giurisprudenziale (si veda al
riguardo Cass. 4509/2012), resta la circostanza che la fruizione della pausa
nel locale del Bar determina l'esposizione ad una serie di rischi da parte
della Lavoratrice del tutto volontaria, che esclude "l'occasione di
lavoro".
Vale qui l'analogia, secondo Noi, con la
consolidata giurisprudenza relativa agli infortuni occorsi in occasione di
assemblea sindacale che riconosce in questo caso la ricorrenza della
fattispecie di "rischio elettivo" (Cass. 1220/1996).
Naturalmente, tutto questo vale fino a
diverso pronunciamento dell'INAIL: ragion per cui, prudentemente, in queste fattispecie,
sarà sempre opportuno procedere alle necessarie denunce di infortunio.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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