Quesito:
Salve, volevo sottoporvi questo
quesito : riguardo la detassazione dei
premi produttività, visto le ulteriori modifiche apportate rispetto agli anni
precedenti, posso io usufruire di questa agevolazione avendo contrattato con il
mio datore di lavoro un premio annuale sul mio risultato? Da quanto ho capito leggendo su internet, per
usufruire dell aliquota agevolata è necessario che il datore di lavoro consegni
una dichiarazione all ufficio territoriale del lavoro, affermando che tutti i
premi dovuti ad un aumento della produttivita avranno questa agevolazione, come
se fosse una contrattazione di secondo livello. Ma se il premio è sulla singola persona invece, questo non è possibile?
Praticamente i requisiti sono cambiati
radicalmente rispetto i precedenti anni? Grazie,
scusi per il disturbo, e buon lavoro.
scusi per il disturbo, e buon lavoro.
Risposta:
L'art.
01 DPCM 22/03/2013 ha specificato che sono soggette alla
detassazione le "somme erogate a titolo di retribuzione di
produttività, in esecuzione di contratti di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale ... dai Sindacati maggiormente rappresentativi su
scala nazionale". Questa dizione è stata
introdotta dal DL 78/2010 per precisare che il riconoscimento di detto
beneficio fiscale è subordinato non tanto ad un accordo individuale tra Datore
di Lavoro e Lavoratore teso al riconoscimento/corresponsione di un premio,
quanto alla necessità che tale voce sia riconosciuta al Lavoratore in base ad
accordi collettivi (aziendali e territoriali), quelli che in gergo sindacale si
chiamano "accordi di produttività" (come individuati dal Protocollo
23/07/1993).
Difettando un'antecedente contrattazione
aziendale, la voce di produttività è tanquam non esset ai fini
della detassazione! Per questo ordine di motivi, le voci di produttività
riconosciute ad personam (come quelle di cui Lei parla) non
sono riconosciute formalmente tra quelle detassabili.
Al momento, tale difetto di previsione
"collettiva/aziendale" non appare "aggirabile" dalla
procedura di deposito/attestazione di conformità presso la DTL, che, al
momento, assume una mera funzione di "pubblicità notizia"
dell'accordo sindacale, utile per opporre al Fisco la sussistenza dei requisiti
"contrattualistici" richiesti, senza che tale procedura possa
surrogare/sostituire la contrattazione aziendale ai fini dell'individuazione
delle voci di produttività di interesse.
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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