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venerdì 3 maggio 2013

DETASSAZIONE: NIENTE BENEFICIO AI PREMI "AD PERSONAM"


Quesito:
Salve, volevo sottoporvi questo quesito : riguardo la detassazione dei premi produttività, visto le ulteriori modifiche apportate rispetto agli anni precedenti, posso io usufruire di questa agevolazione avendo contrattato con il mio datore di lavoro un premio annuale sul mio risultato? Da quanto ho capito leggendo su internet, per usufruire dell aliquota agevolata è necessario che il datore di lavoro consegni una dichiarazione all ufficio territoriale del lavoro, affermando che tutti i premi dovuti ad un aumento della produttivita avranno questa agevolazione, come se fosse una contrattazione di secondo livello. Ma se il premio è sulla singola persona invece, questo non è possibile? Praticamente i requisiti sono cambiati radicalmente rispetto i precedenti anni? Grazie, 
scusi per il disturbo, e buon lavoro.

Risposta:
L'art. 01 DPCM 22/03/2013 ha specificato che sono soggette alla detassazione le "somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ... dai Sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale". Questa dizione è stata introdotta dal DL 78/2010 per precisare che il riconoscimento di detto beneficio fiscale è subordinato non tanto ad un accordo individuale tra Datore di Lavoro e Lavoratore teso al riconoscimento/corresponsione di un premio, quanto alla necessità che tale voce sia riconosciuta al Lavoratore in base ad accordi collettivi (aziendali e territoriali), quelli che in gergo sindacale si chiamano "accordi di produttività" (come individuati dal Protocollo 23/07/1993). 
Difettando un'antecedente contrattazione aziendale, la voce di produttività è tanquam non esset ai fini della detassazione! Per questo ordine di motivi, le voci di produttività riconosciute ad personam (come quelle di cui Lei parla) non sono riconosciute formalmente tra quelle detassabili. 
Al momento, tale difetto di previsione "collettiva/aziendale" non appare "aggirabile" dalla procedura di deposito/attestazione di conformità presso la DTL, che, al momento, assume una mera funzione di "pubblicità notizia" dell'accordo sindacale, utile per opporre al Fisco la sussistenza dei requisiti "contrattualistici" richiesti, senza che tale procedura possa surrogare/sostituire la contrattazione aziendale ai fini dell'individuazione delle voci di produttività di interesse.

Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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