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martedì 21 maggio 2013

DIFFIDA ACCERTATIVA: COME, QUANDO, PERCHE'

Quesito:
Devo fare un ricorso alla personale ispettivo della DPL? Se sì, lo devo notificare per conoscenza al datore? In tal caso basta una raccomandata a/r o una PEC?  Grazie anticipatamente e scusate ancora.

Risposta:

Dal punto di vista formale, la "diffida accertativa" ex. art. 12 D.lgs. 124/04 si conclama in un procedimento amministrativo, non necessariamente a domanda dell'interessato. Difettando, però, disposizioni di forma circa l'istanza (che il Lavoratore può certamente avanzare), credo si possa dire che essa va avanzata con la stessa forma di tutte le altre domande avanti la DPL, in carta semplice e comunque con PEC, in analogia con la prassi normale (ma, a quanto risulta ex. Circ. 03/2013, non obbligata) ex. art. 07 l. 604/66, come riformata dalla l. 92/2012 (non mi risulta si possa definire "ricorso" in senso proprio). 
C'è da tenere presente che la procedura di "diffida" ex. art. 12 cit. contempla anche una fase di "conciliazione" (per quanto facoltativa): credo che realisticamente per la formulazione dell'istanza il modulo debba ricalcare in parte i modelli attualmente in uso per le conciliazioni, con esposizione delle ragioni di diritto, di fatto (ti ricordo che il Collegato Lavoro ha molto calcato sull'obbligo delle Parti di precisare, in sede di conciliazione avanti la DTL, le reciproche posizioni "in fatto" e "in diritto", in un'ottica che fa storcere il naso ai cultori ADR, ma che è coerente con una logica di rilancio della "diffida accertativa", tuttora abbastanza negletta dagli Uffici). 
E soprattutto (pur non essendo prescritto dalla legge) credo che, complice questo possibile "sbocco" conciliativo, sia "naturale" la doppia intestazione, quanto ai destinatari dell'atto alla DTL competente a al Datore, in modo del tutto analogo a quanto disposto dal nuovo art. 07 l. 604/1966. Non c'è imposizione di questo requisito, ma certo la sua mancanza di presta ad essere valutata come carenza grave: se si considera, infatti, quanto il provvedimento può incidere il Datore, il quale potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo, difettando giurisprudenza) contestare l'assenza di contraddittorio sotto il profilo dell'illegittimità amministrativa dell'atto (specie "eccesso/sviamento di potere"). In assenza di iniziativa della DTL (cui essa non è obbligata), è bene che sia Tu, che curi l'istanza di diffida del Lavoratore, provveda a trasmettere l'istanza anche al Datore, preferibilmente con PEC (anche se tra privati non obbligatoria, certamente può agevolare l'interlocuzione della controparte con la DTL). 
C'è un'altra cosa da considerare: la DTL in alcuni casi ha ricevuto mandato dal Ministero di non utilizzare la "diffida accertativa", specie per casi (es. la Circolare 29/2012 relativamente ai compensi delle cocopro etc.) dove il riconoscimento dei diritti dei lavoratori è subordinato a valutazioni e ad accertamenti complessi, per i quali risulti più funzionale un'Ispezione (che per altro è maggiormente garantista delle facoltà di contraddittorio del Datore, per questi casi). Diversamente, dove per la DPL si tratti di accertamenti sostanzialmente "automatici", in quanto gli esiti siano precostituiti da altri Verbali o dalla legge medesima (vedi Verbali confermati di Ispezioni INAIL, che hanno disconosciuto un rapporto di lavoro, ovvero violazione delle percentuali previste in via automatica per gli apprendisti), lì la diffida può essere utilizzata senza incorrere in resistenze da parte della DTL (pensa alle disposizioni sull'apprendistato come da Circ. Min. Lav. 05/2013).
Spero di essere stato chiaro e di non aver fatto confusione. 

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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