Devo fare un ricorso alla personale ispettivo della DPL? Se sì, lo devo notificare per conoscenza al datore? In tal caso basta una raccomandata a/r o una PEC? Grazie anticipatamente e scusate ancora.
Risposta:
Dal punto di vista formale, la "diffida
accertativa" ex. art. 12 D.lgs. 124/04 si conclama in un procedimento
amministrativo, non necessariamente a domanda dell'interessato. Difettando,
però, disposizioni di forma circa l'istanza (che il Lavoratore può certamente
avanzare), credo si possa dire che essa va avanzata con la stessa forma di
tutte le altre domande avanti la DPL, in carta semplice e comunque con PEC, in
analogia con la prassi normale (ma, a quanto risulta ex. Circ. 03/2013, non
obbligata) ex. art. 07 l. 604/66, come riformata dalla l. 92/2012 (non mi
risulta si possa definire "ricorso" in senso proprio).
C'è da tenere presente che la procedura di
"diffida" ex. art. 12 cit. contempla anche una fase di
"conciliazione" (per quanto facoltativa): credo che realisticamente
per la formulazione dell'istanza il modulo debba ricalcare in parte i modelli
attualmente in uso per le conciliazioni, con esposizione delle ragioni di
diritto, di fatto (ti ricordo che il Collegato Lavoro ha molto calcato
sull'obbligo delle Parti di precisare, in sede di conciliazione avanti la DTL,
le reciproche posizioni "in fatto" e "in diritto", in
un'ottica che fa storcere il naso ai cultori ADR, ma che è coerente con una
logica di rilancio della "diffida accertativa", tuttora abbastanza
negletta dagli Uffici).
E soprattutto (pur non essendo prescritto dalla legge) credo
che, complice questo possibile "sbocco" conciliativo, sia
"naturale" la doppia intestazione, quanto ai destinatari dell'atto
alla DTL competente a al Datore, in modo del tutto analogo a quanto disposto
dal nuovo art. 07 l. 604/1966. Non c'è imposizione di questo requisito, ma
certo la sua mancanza di presta ad essere valutata come carenza grave: se si
considera, infatti, quanto il provvedimento può incidere il Datore, il quale
potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo, difettando giurisprudenza) contestare
l'assenza di contraddittorio sotto il profilo dell'illegittimità amministrativa
dell'atto (specie "eccesso/sviamento di potere"). In assenza di
iniziativa della DTL (cui essa non è obbligata), è bene che sia Tu, che curi
l'istanza di diffida del Lavoratore, provveda a trasmettere l'istanza anche al
Datore, preferibilmente con PEC (anche se tra privati non obbligatoria,
certamente può agevolare l'interlocuzione della controparte con la DTL).
C'è un'altra cosa da considerare: la DTL in alcuni casi ha
ricevuto mandato dal Ministero di non utilizzare la "diffida
accertativa", specie per casi (es. la Circolare 29/2012 relativamente ai
compensi delle cocopro etc.) dove il riconoscimento dei diritti dei lavoratori
è subordinato a valutazioni e ad accertamenti complessi, per i quali risulti
più funzionale un'Ispezione (che per altro è maggiormente garantista delle
facoltà di contraddittorio del Datore, per questi casi). Diversamente, dove per
la DPL si tratti di accertamenti sostanzialmente "automatici", in
quanto gli esiti siano precostituiti da altri Verbali o dalla legge medesima
(vedi Verbali confermati di Ispezioni INAIL, che hanno disconosciuto un
rapporto di lavoro, ovvero violazione delle percentuali previste in via automatica
per gli apprendisti), lì la diffida può essere utilizzata senza incorrere in
resistenze da parte della DTL (pensa alle disposizioni sull'apprendistato come
da Circ. Min. Lav. 05/2013).
Spero di essere stato chiaro e di non aver fatto confusione.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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