Ho letto della possibilità di licenziare un Dipendente per pausa caffè. Se succede un caso simile nella mia Azienda, che ha più di 15 Dipendenti, si applicherebbe la reintegra ex. art. 18?
Risposta:
Per la legittimità del licenziamento in questo caso la rinvio al post http://costidellavoro.blogspot.it/2013/05/la-pausa-caffe-legittima-il.html.
Diciamo che se l'imputazione è palesemente risibile e strumentale, può configurarsi il caso di "insussistenza del fatto contestato" e applicarsi la reintegra ex. art. 18.04°comma, con sterilizzazione dei periodi intermedi ai fini risarcitori.
Cogliamo, però, l'occasione di precisare che le conseguenze potrebbero non essere uguali: ad esempio, nel caso in cui l'assenza abbia recato danno all'utenza, quindi, un profilo di illiceità della condotta sia intrinsecamente ravvisabile, ma l'atto di licenziamento presenti vizi dal punto di vista del procedimento di motivazione, allora lì potrebbe applicarsi una mera tutela indennitaria ex. art. 18.05°comma.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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