In data 13/05/2013, è stato stipulato l'accordo-quadro in materia di detassazione della "retribuzione di produttività" per il settore AIOP.
L'accordo non è immediatamente applicativo, ma ha valenza di "accordo normativo" per obbligare AIOP a seguire determinate linee-guida nel confezionamento delle intese territoriali.
Al momento, l'accordo determina importanti criteri interpretativi relativamente alla "retribuzione di produttività"; a questi fini, devono intendersi le seguenti voci retributive:
a) Voce di Lavoro supplementare part time inclusa la quota oraria di retribuzione (art. 21.08°comma CCNL);
b) Maggiorazione esercizio clausole flessibili part time;
c) Somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle 04 settimane, eventualmente monetizzate previo accordo tra Lavoratore e Struttura;
d) Lavoro supplementare e straordinario ex. art. 59 CCNL, inclusa quota oraria retribuzione;
e) Maggiorazioni lavoro straordinario reso in banca ore (art. 20 CCNL);
f) Lavoro notturno e festivo, inclusa quota oraria di retribuzione (art. 61 lett. c CCNL);
g) Indennità di pronta disponibilità ex. art. 60 CCNL;
h) Indennità di turno ex. art. 61 lett. d) num. 01-05);
i) Premio di incentivazione ex. art. 65 CCNL;
l) Indennità di coordinamento ex. art. 62 CCNL.
In sede decentrata (territoriale o aziendale) potranno essere definite altre voci.
Nonostante la non immediata applicabilità, le citate disposizioni rivestono comunque un valore di certezza che non può essere trascurato ai fini economico-gestionali della Casa di Cura.
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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