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giovedì 9 maggio 2013

LA BADANTE PUO' RIVALERSI SUGLI EREDI "COABITANTI" SE MUORE L'ASSISTITO

Quesito:
Ho convissuto con mia mamma, mio fratello e mio marito sotto la stessa casa dei miei genitori. Mia mamma è morta, recentemente. Adesso vivo altrove. Uno di questi giorni mi vedo recapitare un’ingiunzione di pagamento per spettanze retributive e contributive dovute e non versate avanzata dalla Badante che ha assistito mia mamma fino alla morte. Sono rimasta interdetta, in quanto il contratto di assunzione era intestato a mia mamma, non a me. Cosa posso fare?

Risposta:
Ai sensi del vivgente CCNL Colf-Badanti, gli eredi dell’Assistito defunto sono soggetti ad un regime di regole tutto particolare:
“I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
Per opporsi all’istanza della Badante, occorre verificare che i crediti da questa richiesti si riferiscano ad un periodo rispetto a cui risulti documentato (stato di famiglia alla mano) che Lei non faceva più parte della “famiglia anagrafica” ex DPR 223/1989 coabitante con la Colf.
Fermo restando che, in assenza, vanno comunque osservate le ordinarie regole sulla devoluzione ereditaria dei crediti di lavoro.


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