Buongiorno, per sei mesi ho intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente assunto a tempo determinato in mobilità non retribuita, poi non confermato. Ho capito che la legge 92/2012 mi da la possibilità di accedere alle agevolazioni ex. l. 407/1990, per 30 mesi (ossia detraendo i 6 mesi di mobilità). Corrisponde al vero questa cosa? Grazie.
Risposta:
Effettivamente, la materia delle "assunzioni agevolate" è investita da notevoli cambiamenti che richiedono molta attenzione a approfondimento e su cui è molto difficile pronunciare una battuta definitiva.
Al momento, non mi pare possibile invocare la l. 92/2012 per quello che Lei chiede, ossia di valorizzare retroattivamente lo stato di disoccupazione.
L' art. 08.09°comma l. 407/1990, infatti, subordina le agevolazioni alla sussistenza di uno stato di disoccupazione superiore a 24 mesi e (questa è la conclusione per Noi più logica e coerente) detto stato di disoccupazione deve essere attuale al momento del beneficio: è evidente che, difettando questo requisito (come verosimilmente nel caso da Lei citato), la fruizione del beneficio sarebbe preclusa "a monte".
Al momento, non mi pare possibile invocare la l. 92/2012 per quello che Lei chiede, ossia di valorizzare retroattivamente lo stato di disoccupazione.
L' art. 08.09°comma l. 407/1990, infatti, subordina le agevolazioni alla sussistenza di uno stato di disoccupazione superiore a 24 mesi e (questa è la conclusione per Noi più logica e coerente) detto stato di disoccupazione deve essere attuale al momento del beneficio: è evidente che, difettando questo requisito (come verosimilmente nel caso da Lei citato), la fruizione del beneficio sarebbe preclusa "a monte".
Nè un'eccezione, sotto questo profilo, ci appare utilmente invocabile,
considerando l'eventuale periodo di disoccupazione sviluppato sotto la
pregressa assunzione agevolata secondo la vecchia normativa ex. D.lgs.
181/2000, antecedentemente al 18/07/2012 (secondo un percorso prefigurato, ma
in modo ancora controverso, dal Ministero del Lavoro con Interpello nr.
09/2013), in forza della regola del "cumulo" concepita ex. art.
04.13°comma l. 92/2012.
L'art. 08.09°comma riferendosi allo status di disoccupazione non può
oggi (post 18/07/2012) essere invocato, se non con riferimento ai nuovi canoni
dell'attuale legislazione (tempus regit actum), ossia all'art. 04.33°comma
della l. 92/2012, non più condizionati a requisiti reddituali e rispetto a cui
è prevedibile la non realizzazione dei 24 mesi di disoccupazione.
Personalmente, faccio fatica a trovare un'interpretazione diversa, più
aderente alla logica delle nuove disposizioni e più prudente in ordine ai
riflessi gestionali sugli Istituti Previdenziali.
Nè abbiamo avuto modo di riscontrare indicazioni contrarie dagli organi competenti (Ministero e INPS).
Ma è evidente che, ove siano date indicazioni di segno contrario, saremo Noi a darle.
Nè abbiamo avuto modo di riscontrare indicazioni contrarie dagli organi competenti (Ministero e INPS).
Ma è evidente che, ove siano date indicazioni di segno contrario, saremo Noi a darle.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, FerraraVai alla Pagina FB
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