Quesito:
Dopo aver chiuso un contratto a termine
con un Dipendente, per "accaparrarmene" la disponibilità prima della
scadenza dei termini di legge (60 gg. nel mio caso), ho chiesto la stipula di
un contratto a chiamata, che, a mia conoscenza, non subiva le limitazioni
temporali di intervallo della contrattualistica a termine. Il mio Consulente mi
ha sconsigliato tale procedura, avvertendomi che, con le nuove disposizioni, il
Ministero si può riservare di ritenere fraudolento il rapporto a chiamata e,
conseguentemente, annullarlo. Come mi devo regolare?
Risposta:
In effetti, il Suo Consulente ha preso
spunto dalla controversa parte del Vademecum in cui il
Ministero del Lavoro dove si prefigura l'annullamento dei contratti a chiamata
in forza dell'art. 1344 del Codice Civile, ove posti in essere in
aggiramento dei nuovi intervalli di legge.
Teniamo presente alcuni dati: al lavoro
a chiamata continuano a non applicarsi i termini di intervallo previsti dal
D.lgs. 368/2001, interpretazione confermata dal Ministero del Lavoro con
Interpello 72/2009. Quindi, tuttora è possibile assumere lavoratori a chiamata
senza il rispetto di questi termini: evidentemente anche lavoratori già
impiegati a termine.
E' chiaro che per ritenere fraudolenti tout
court questi rapporti (e decretarne la trasformazione a tempo
indeterminato) occorre un quid pluris: ossia la prova che il
contratto a chiamata è stato concluso alle condizioni di cui all'art. 1344 del Codice
Civile, ossia con "consapevole divergenza" della volontà
negoziale tra contratto "ufficiale" e contratto reale. Di fatto,
occorre la consapevolezza del Datore di utilizzare il lavoro a chiamata come
"mero pretesto" per coprire l'intenzione di utilizzare il Dipendente
con piena disponibilità (al pari di un rapporto a tempo indeterminato).
L'onere della prova incombe
sull'Ispettorato: la prova non è, cioè, automatica, non è delle più
semplici (ricordiamo che sconfina con il reato penalistico di "estorsione
ambientale" tipica dell'ambito lavoristico), ma non è nemmeno impossibile,
perchè elementi in questo senso possono venire dal riscontro (nelle
comunicazioni telematiche obbligatorie per il lavoro a chiamata) di rilevanti
anomalie nella tempistica e nella motivazione organizzativa della chiamata (es.
risulta che il lavoratore ha lavorato sempre ininterrottamente, nonostante i
giorni "ufficiali" di chiamata siano stati inferiori).
Evidentemente, l'Azienda deve prestare
molta attenzione a queste evenienze, ricordandosi che, se intende impiegare
tutti i giorni il Dipendente, è più opportuno valutare una contrattualistica di
lavoro alternativa alla "chiamata" (es. part time orizzontale
o verticale).
In caso di riassunzione di Dipendente a
termine, può essere opportuno valutare l'inserimento nel contratto di una
premessa per motivare dal punto di vista organizzativo la riassunzione (es.
infruttuosità di ricerca di altro personale etc.).
Ricordiamo, poi, che, ove disposto dalla
contrattazione collettiva, le Aziende possono beneficiare di tempi di rinnovo
dei contratti più brevi (20-30 gg. per rapporti inferiori/superiori a 06 mesi),
secondo le previsioni della l. 134/2012.
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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