Con il Dpcm di febbraio scorso, è entrata in vigore, per il
2014, la specifica tassazione agevolata e sostitutiva IRPEF del 10% sulle voci
di produttività.
E' sorto il dubbio di come considerare i casi delle Aziende
che abbiano in corso anche per il 2014 di accordi di produttività (di
secondo livello) già depositati e già oggetto (a norma del precedente DPCM) di
dichiarazione di conformità:
1) Devono ri-sottoscrivere gli accordi
di secondo livello per il 2014?
2) Devono ripetere anche per il
2014 la dichiarazione di conformità? Eventualmente per attestare la
conformità alla sopravvenuta normativa per 2014 (in considerazione del fatto che
la "conformità" valeva per la normativa 2013)?
In via prelimiare, occorre ricordare che il DPCM 2014
sulla "detassazione-produttività" è praticamente identico a quello del DPCM 2013
e, salvo che per la rivisitazione al rialzo delle quote stipendiali detassabili
(che passano da € 2.500 a € 3.000), nulla è cambiato.
Sub-1):
La norma collettiva che fissa le voci di produttività è una
norma di ordine "civilistico" con la funzione di definire le voci di
"produttività", applicabile di per sè e per gli effetti retributivi, al quale il
DPCM citato sovrappone effetti fiscali. A questi fini, il DPCM, nel
prevedere la detassazione di produttività, richiama la contrattazione di secondo
livello, per individuare la "fonte normativa" da utilizzare per individuare le
"voci di produttività" (ai fini di escludere le convenzioni individuali Datore
di Lavoro-Lavoratore).
E' evidente che, discendendo gli effetti fiscali da norma di
legge, per espresso vincolo costituzionale (art. 23 Cost., riserva di legge in
materia tributaria), solo dal DPCM citato può derivare la regolazione degli
effetti fiscali: a questo stretto fine fiscale, la rilevanza della norma
collettiva, anche se "di secondo livello", è del tutto ininfluente, ed
è pertanto inutile pretendere di rinnovare l'accordo collettivo di produttività
ogni volta che muta il DPCM annuale di "copertura finanziaria" della
detassazione. Inutile, se l'accordo collettivo non contiene clausole,
termini che per il 2014 (anno di applicazione del DPCM) ne limitino la
vigenza.
Sub-2:
Una volta chiarito il diverso ordine delle fonti regolatorie
il beneficio della "detassazione" (fonte collettiva e fonte DPCM), e una volta
chiarito che la fonte collettiva assume una rilevanza sua propria (specie ai
fini dei tempi di vigenza), ove per il 2014 l'accordo "di produttività" già
utilizzato per anni passati non sia "scaduto", tale accordo continuerà a fungere
da base per l'applicazione della detassazione 2014.
Quanto all'eventuale dichiarazione di conformità "fiscale"
avanti alla DTL, si deve dire quanto segue.
Evidentemente, tale "conformità" deve persistere anche per il
2014, ma al momento non è chiaro se tale "conformità" debba intendersi
"presunta" (tale, cioè, da non obbligare il Datore ad una dichiarazione
successiva, salvo sopravvenuta incompatibilità), e quindi la "non conformità"
soggetta ad "inversione dell'onere della prova" da parte del Datore o
dell'Ufficio; ovvero, se il DPCM abbia "azzarato" la rilevanza fiscale delle
norme collettive precedenti, di cui, pertanto, e di necessità andrà riacquisita
la conformità.
Occorre riflettere per evitare duplicazioni inutili e inutile
produzione di carta.
Soprattutto, occorre riflettere (quanto al punto sub-02)
intorno alla circostanza che il DPC ha variato marginalmente le disposizioni di
ordine fiscale (incrementando il livello massimo di retribuzione individuale di
produttività "detassabile" dal € 2.500 a € 3.000), ma senza modificare nulla
quanto al rapporto regolazione contrattuale-regolazione fiscale. Pertanto, non
essendo mutati i caratteri e i termini del "riconoscimento fiscale" delle voci
di produttività "di secondo livello", è ragionevole ipotizzare che la
"conformità" data l'anno precedente ad un accordo debba valere automaticamente
anche per l'anno corrente, se l'accordo "di secondo livello" è ancora in vigore.
Quindi, a queste condizioni, è palesemente anti-economico (oltrechè
giuridicamente inutile) ripetere la "conformità" per il 2014 di accordo già
vigente e dichiarato "conforme" nel 2013.
Del resto, l'inutilità di una ulteriore "ripetizione" della
conformità si coglie considerando che l'accordo, già acquisito e dichiarato
"conforme" avanti la DTL l'anno precedente (2013), deve ritenersi soggetto ad un
evidente vincolo di "acquisizione" da parte degli Uffici: l'atto cioè è
conosciuto e l'Ufficio è già in grado isitituzionalmente di rilevarne o meno la
"conformità" e di invitare il Datore di Lavoro a provvedimenti. Pertanto,
saremmo per ritenere che, per gli accordi di secondo livello già acquisiti dalla
DTL, sia onere dell'Ufficio (e del Datore di Lavoro) "invertire
l'onere della prova"
Valuteremo i modi adeguati con il quale lo Scrivente Studio
potrà farsi carico di semplificare tale adempimento, nei termini delle
disposizioni di legge e interfacciandoci con gli Uffici competenti.