Con Circolare 16/2014, l'INAIL ha aggiornato i termini e le
condizioni di assicurabilità dei tirocinanti, dopo la "falcidia" che la
normativa (art. 18 DL 138/2011) ha subìto da parte della Corte
Costituzionale (sent. 287/2012) e dopo l'entrata in vigore, complice la riforma
Monti-Fornero, delle Linee Guida Stato-Regioni del 24/10/2013, alla
base di ulteriori sviluppi legislativi in sede regionale (per l'Emilia Romagna,
vedi legge 16/07/2013).
L'INAIL ritiene che, a seguito dei citati mutamenti
normativi, e, in particolare, prendendo spunto dalle disposizioni
di cui al paragrafo 07 delle Linee Guida, la "voce di rischio"
utilizzabile per l'assicurazione, vada identificata nella voce 0611.
A questo fine, i tirocini (sia curriculari, sia
extra-curriculari) sono soggetti ad assicurazione in quanto "allievi
dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento
professionale", con esclusione, però, dei corsi che comportino
partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'Azienda, per i quali occorre far
riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.
Per quanto riguarda la valorizzazione economica del premio
assicurativo, l'INAIL ha confermato le regole fin qui applicabili: la
retribuzione da prendere a riferimento per il versamento del premio è la
retribuzione annuale convenzionale pari al minimale di reddito rapportato per le
giornate di presenza.
Un passaggio abbastanza criptico è il passaggio della
Circolare INAIL sulle Regioni.
Riteniamo che detto passaggio vada coordinato con le
Linee Guida.
Secondo le Linee Guida (par. 7), infatti, gli
oneri assicurativi competono in capo ai soggetti ospitanti (quindi, Aziende,
Studi Professionali etc.), salvo il caso che l'onere sia trasferito in capo alle
Regioni, dalle Convenzioni con i soggetti ospitanti e/o dalle leggi
regionali.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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