AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 13 marzo 2014

TIROCINI: L'ASSICURAZIONE INAIL DOPO LE LINEE GUIDA STATO-REGIONI

Con Circolare 16/2014, l'INAIL ha aggiornato i termini e le condizioni di assicurabilità dei tirocinanti, dopo la "falcidia" che la normativa (art. 18 DL 138/2011) ha subìto da parte della Corte Costituzionale (sent. 287/2012) e dopo l'entrata in vigore, complice la riforma Monti-Fornero, delle Linee Guida Stato-Regioni del 24/10/2013, alla base di ulteriori sviluppi legislativi in sede regionale (per l'Emilia Romagna, vedi legge 16/07/2013).
L'INAIL ritiene che, a seguito dei citati mutamenti normativi, e, in particolare, prendendo spunto dalle disposizioni di cui al paragrafo 07 delle Linee Guida, la "voce di rischio" utilizzabile per l'assicurazione,  vada identificata nella voce 0611.
A questo fine, i tirocini (sia curriculari, sia extra-curriculari) sono soggetti ad assicurazione in quanto "allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale", con esclusione, però, dei corsi che comportino partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'Azienda, per i quali occorre far riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.
Per quanto riguarda la valorizzazione economica del premio assicurativo, l'INAIL ha confermato le regole fin qui applicabili: la retribuzione da prendere a riferimento per il versamento del premio è la retribuzione annuale convenzionale pari al minimale di reddito rapportato per le giornate di presenza.
Un passaggio abbastanza criptico è il passaggio della Circolare INAIL sulle Regioni.
Riteniamo che detto passaggio vada coordinato con le Linee Guida.
Secondo le Linee Guida (par. 7), infatti, gli oneri assicurativi competono in capo ai soggetti ospitanti (quindi, Aziende, Studi Professionali etc.), salvo il caso che l'onere sia trasferito in capo alle Regioni, dalle Convenzioni con i soggetti ospitanti e/o dalle leggi regionali.
 

Nessun commento:

Posta un commento