Un breve
prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e penali inerenti
all'orario di lavoro, aggiornato agli incrementi del DL 145/2013 conv. con l.
09/2014 (cd Decreto Destinazione Italia).
Si coglie l'occasione di ricordare
che, in sede di conversione in legge del decreto, le sanzioni per le violazioni
inerenti la durata media settimanale dell'orario di lavoro (48 h), riposo
giornaliero e settimanale sono state raddoppiate rispetto agli importi originari.
E' stata cancellata l'iniziale previsione che aveva previsto la
"decuplicazione" degli importi.
Tale "raddoppio" ha
efficacia retroattiva, ossia dal 24/12/2013,
data di entrata in vigore del DL 145 e per i "periodi di
riferimento", che, ai fini del calcolo degli istituti (durata massima,
riposo settimanali), che siano interamente maturati dal 24/12/2013 in avanti.
Sul punto è stata emanata dal
Ministero del Lavoro la relativa Circolare 05/2014.
LE SANZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI
LAVORO
(D.LGS. 66/2003 COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL
CD DL
DESTINAZIONE ITALIA
01) ILLECITI
AMMINISTRATIVI:
* L’asterisco accompagna le disposizioni
sanzionatorie incrementate dal DL 145/2013.
La previsione di incremento è stato
modificata in sede di conversione del DL con l. 09/2014, con effetto 24/12/2014
(il “doppio”, non più il “decuplo”)
Fonte
normativa
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Illecito
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Norma
sanzionatoria
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Importo
sanzione
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Diffidabilità
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Art. 04.
co. 02-03-04 D.lgs. 66/2003
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Superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell’orario
di lavoro (media 48 ore settimanali nel periodo di riferimento**,
compreso lo straordinario)
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Art. 18-bis
co. 03 D.lgs. 66/2003*
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-Da € 200 a € 1500
- Da € 800 a € 3000 (più di
05 lavoratori o almeno 03 periodi di riferimento);
- Da € 2.000 a € 10.000
(più di 10 lavoratori o 05 periodi di riferimento)*.
* Non più ammesso, per questo caso, il pagamento in
misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
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NO
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Art. 05
co. 03 D.lgs. 66/2003
|
Superamento del limite massimo di 250 ore annuali di
lavoro straordinario (fino a diversa indicazione di CCNL)
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Art. 18-bis co. 06 D.lgs. 66/2003
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-Da € 25 a € 154
- Da € 154 a € 1.032 (più
di 05 lavoratori o a più di 50 gg. lavoro nell’anno solare)*;
* Non è ammesso il pagamento
in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
|
NO
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Art. 05
co. 05 D.lgs. 66/2003
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Mancato computo e/o mancata remunerazione del lavoro
straordinario
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Art. 18-bis co. 06 D.lgs.
66/2003
|
-Da € 25 a € 154
- Da € 154 a € 1.032 (più
di 05 lavoratori o a più di 50 gg. lavoro nell’anno solare)*;
* Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
|
SI
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Art. 07
co. 01 D.lgs. 66/2003
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Mancato rispetto del diritto del Lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore
consecutive ogni 24
|
Art. 18-bis co. 04 D.lgs. 66/2003*
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-Da € 100 a € 300
- Da € 300 a € 1.000 (più
di 05 lavoratori o in almeno 03 periodi di 24 ore);
- Da € 900 a € 1500 (più di
10 lavoratori o in almeno 05 periodi di 24 ore)*
*Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex.
art. 16 l. 389/1981
|
NO
|
Art. 09
co. 01 D.lgs. 66/03
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Mancato rispetto del diritto del Lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore
consecutive ogni 07 gg. cumulate alle 11 ore di riposo giornaliero, ovvero in
una media calcolata in un periodo non superiore a 14 giorni**
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Art. 18-bis co. 03 D.lgs. 66/2003*
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-Da € 200 a € 1.500
- Da € 800 a € 3.000 (più
di 05 lavoratori o in almeno 03 periodi di 24 ore);
- Da € 2.000 a € 10.000
(più di 10 lavoratori o in almeno 05 periodi di 24 ore)*
*Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex.
art. 16 l. 389/1981
|
NO
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Art. 09
comma 01-03 D.lgs. 66/2003
|
Mancato rispetto del diritto del Lavoratore al
riposo domenicale
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Art. 18-bis comma 03 D.lgs.
66/2003
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Da € 130 a € 780 per
ciascun periodo di riferimento di cui all’art. 04 commi 03-04 a cui si
riferisca la violazione;
|
NO
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Art. 10
comma 01 D.lgs. 66/2003
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Mancato rispetto del diritto del Lavoratore a fruire
di un periodo annuale minimo di ferie
retribuite
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Art. 18-bis comma 03 D.lgs.
66/2003
|
-Da € 100 a € 600
- Da € 400 a € 1.500 (più
di 05 lavoratori o in almeno 02 anni);
- Da € 800 a € 4.500 (più
di 10 lavoratori o in almeno 04 anni)* *Non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
|
NO
|
Art. 13
co. 01-03 D.lgs. 66/2003
|
Superamento del limite massimo di 08 ore di lavoro
notturno in media nelle 24 ore (salva diversa indicazione del CCNL)
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Art. 18-bis comma 07 D.lgs.
66/2003
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Da € 51 a € 154 per ogni
giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite
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SI
|
** Ai
fini della vigenza delle nuove sanzioni amministrative, la Circolare Min.Lav.
05/2014 ha specificato che i “periodi di riferimento” per il calcolo della
media della durata settimanale dell’orario e del riposo settimanale devono
essere interamente perfezionati al 24/12/2013, data di entrata in vigore
del DL Destinazione Italia
02) ILLECITI
PENALI
Fonte
normativa
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Illecito
|
Norma
sanzionatoria
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Importo
sanzione
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Prescrizione
obbligatoria
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Art. 11
co. 02 D.lgs. 66/2006
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a)
Violazione
del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 06, nel
periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino;
b)
Violazione
del divieto di adibire al lavoro notturno, nonostante il loro espresso
dissenso, le categorie di lavoratori autorizzati dalla legge a rifiutare tale
prestazione.
|
Art. 18-bis co. 01 D.lgs.
66/2003
|
Arresto da
02 a 04 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582
|
SI
|
Art. 14
co. 01 D.lgs. 66/2003
|
Violazione dell’obbligo di
sottoporre a controllo sanitario preventivo e periodico (almeno ogni 02 anni)
i lavoratori notturni
|
Art. 18-bis co. 02 D.lgs.
66/2003
|
Arresto da
03 a 06 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131
|
SI
|
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