Le innovazioni del Jobs Act sull'apprendistato (di
esse si può trovare un primo, molto proficuo commento nella Circolare
Fondazione Studi CDL nr. 05 del 21/03/2014) sono quelle che hanno
suscitato maggiori discussioni e perplessità.
Qui di seguito, un breve riepilogo.
1) Riduzione degli oneri di forma
scritta all'atto di assunzione e al patto di prova. Non più previsto l'obbligo
di forma scritta del piano formativo. La previsione è di quelle che
si presta ai più rilevanti dubbi. Non è, in particolare, chiaro se la
disposizione del Jobs Act vada letta come abbandono del cannovaccio
(invalso dalla legge Biagi fino alle recentissime Linee Guida) della
"progettazione della formazione". Con la legge Biagi, come noto, è invalsa la
linea di ritenere parte integrante degli obblighi formativi del Datore di Lavoro
la definizione di un percorso di formazione. Tale accezione non esisteva prima.
Ora, non è chiaro se il Jobs Act su questo punto segni sic et
simpliciter il ritorno all'assetto contrattuale preesistente alla legge Biagi
(legge Treu, l. 196/97). Ora, noi nutriamo seri dubbi che il Jobs Act
segni un'inversione di tendenza così netta, dato che il medesimo provvedimento
non ha determinato modifiche espresse alle Linee Guida Stato-Regioni,
dove tali principi sono attualmente ancora operativi. Quindi, delle due l'una: o
con il Jobs Act, il Governo ha inteso "sconfessare" le Linee Guida (ma
allora aspettiamoci vertenze davanti alla Corte Costituzionale, poichè le
Regioni potrebbero lamentare "l'invasione di competenze" unilaterale da parte
del Governo); oppure, il Governo non ha modificato le Linee Guida, e
allora deve ritenersi ancora vigente il principio della "progettazione
formativa". Ora, ricordiamo che, se questa interpretazione dovesse prevalere,
potrebbe aversi l'eventualità che il "piano formativo" uscito dalla porta ...
finisca per rientrare dalla finestra! Se cioè il Datore è, da un lato,
alleggerito da oneri di scrittura del piano formativo, la sua assenza si presta
ad essere valutata sotto il profilo probatorio "come omessa formazione
imputabile al Datore", cui si applicherebbero le gravi sanzioni ex. art. 07
D.lgs. 167/2011 consistenti nel raddoppio della contribuzione INPS. Il beneficio
per il Datore sarebbe allora minimo. In via prudenziale, pertanto,
raccomandiamo di mantenere la redazione del piano formativo a fini di prova,
fino a che non verranno introdotte modulistiche, formulati adeguatamente
alternativi.
Nella redazione dei piani formativi si terrà conto
delle disposizioni semplificatorie del DL 76/2013, come compendiate dal
Ministero del Lavoro nella Circolare 35/2013, sia pure con le specifiche sulla
"formazione regionale" di cui si dirà a breve.
02) Rimodulazione della retribuzione
dell'apprendista in relazione alle ore di formazione.
Allo scopo di rilanciare l'apprendistato per l'acquisizione
del diploma/qualifica professionale, il Jobs Act prevede un "ragguaglio
orario" tutto particolare della retribuzione dell'apprendista: la retribuzione
va ragguagliata alle ore effettive di lavoro e al 35% delle ore di formazione.
La disposizione (in sè molto oscura!) dovrà essere evidentemente chiarita
in sede ministeriale, ma al momento pare applicabile solo presupponendo una
scissione chiara tra lavoro e formazione, tipica della "formazione esterna".
Evidentemente, la norma non è applicabile nella formazione on the job,
dove lavoro e formazione avvengono "gomito a gomito" tra apprendista e colleghi.
Sarà per questi motivi che la norma non è stata estesa all'apprendistato
professionalizzante ed è, pertanto, di minimo impatto operativo. La norma, tra
l'altro, suscita rilevanti perplessità perchè, in assenza di norme chiare e
univoche sul "salario di ingresso" dei giovani, determina un discutibile
"doppio binario" retributivo nella retribuzione "di ingresso" dei Lavoratori
giovani e "immaturi", di non chiara giustificazione, e quindi foriero di
diatribe e controversie (senza contare le rilevanti complessità dal punto
di vista della gestione amministrativa che determina!).
03) Abolizione dei vincoli di
stabilizzazione. Le disposizioni della l. 92/2012 che avevano
introdotto specifici vincoli nella stabilizzazione a tempo indeterminato degli
apprendisti e che sono note sono state abolite. Dal 21/03/2014, pertanto, dette
disposizioni, anche di CCNL, non sono più vincolanti.
Da ultimo, si segnala un problema squisitamente esegetico
sollevato dalla Fondazione Studi CDL.
Che cosa significa nel testo del Jobs Act la
previsione secondo la quale la "formazione aziendale potrà essere integrata
dalla formazione regionale"? Al momento, nessuno è in grado di rispondere a
questa domanda. Occorrerà, pertanto, vigilare e attendere il pronunciamento del
Ministero del Lavoro.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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