E' una vexata quaestio di discussione la verifica se
le voci di "risarcimento del danno" riconosciute al lavoratore dal Datore di
Lavoro in sentenza/conciliazione siano imponibili IRPEF come reddito di
lavoro dipendente (eventualmente soggette a ritenuta).
La questione occupa comprensibilmente commentatori ed
analisti, anche se non sempre con contributi di analisi e di valutazione
pregevoli e rigorosi.
Ricapitolando i termini del problema, in modo sintetico,
ricordiamo che l'art. 06.02°comma DPR 917/1986 riconduce a tassazione i proventi
conseguiti a titolo di risarcimento, che appaiano "sostitutivi" di redditi
persi. Il caso classico è il risarcimento ottenuto dal Lavoratore in giudizio a
rifusione di mensilità di stipendio non pagate, ma anche, in larga misura, il
vasto complesso di somme comunque collegate alla cessazione del rapporto di
lavoro, decise in sede di conciliazione.
La norma, fissando un chiaro criterio di prevalenza della
sostanza sulla forma, prevede una norma impositiva speciale:
in tutti i casi, cioè, in cui la fattispecie produttiva di reddito, ai
sensi del TUIR, non si sia potuta verificare in via normale, ma solo in via
sostitutiva (risarcitoria), il reddito conseguito in forma di risarcimento è
assimilato al reddito "normale" ai fini della tassazione.
Trattasi di norma affine a molte altre che tendono alla
"assimilazione" dei redditi.
Per escludere del tutto la tassabilità dell'importo
corrisposto a titolo di risarcimento, occorre passare per una difficile
"inversione dell'onere della prova", per una difficile dimostrazione, cioè, che
le somme oggetto di risarcimento non sono riconducibili ad alcuna categoria
reddituale.
Riteniamo errata e non rigorosa l'identificazione, operata da
una parte non residuale di commentatori aziendalisti (vedi da ultimo,
Dr. MARCELLO MELLO, Danno emergente e lucro cessante nel rapporto di
lavoro, pubblicato in Guida al Lavoro nr. 44/2013), tra la
"perdita del reddito" ex. art. 06.02°comma TUIR e la nozione di "lucro cessante"
ex. art. 1223 Codice Civile. Questa interpretazione, se può essere
utile sul versante descrittivo di talune fattispecie concrete, non è utile ai
fini della ricostruzione della norma fiscale: la norma fiscale, in questi
termini, viene concepita come una specie di "satellite" della norma civile.
Così, invece, non è, perchè l'art. 06.02°comma TUIR risponde a criteri di
valutazione e applicazione non solo del tutto autonomi dal diritto civile,
ma in detta norma chiaramente domina la funzione
tributaria/impositiva (di individuazione del "cespite" tassabile).
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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