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mercoledì 19 marzo 2014

MAXISANZIONE: SI PUO' REGOLARIZZARE CON UN LAVORO A CHIAMATA

Quesito:
Nel mio Pubblico Esercizio, ho intrattenuto un rapporto di lavoro "in nero" con un Cameriere per due settimane. Successivamente, su consiglio del mio Consulente del Lavoro, ho provveduto alla regolarizzazione contributiva e amministrativa (avanti il Centro per l'Impiego), dichiarando l'instaurazione di un lavoro a chiamata, provvedendo ex post anche alle relative comunicazioni "di chiamata" previste dalla l. 92/2012.
Credevo di essermi messo al riparo dalla maxisanzione, una volta che fossero venuti gli ispettori.
Invece, gli Ispettori hanno dichiarato inutile ai fini della regolarizzazione il rapporto a chiamata e applicato la maxisanzione.
Cosa posso fare?
 
Risposta:
Molto probabilmente, la posizione degli Ispettori sorge in relazione ad un passaggio della Circolare Min. Lav. 38/2010 di problematica interpretazione, laddove cioè dispone che, per la regolarizzazione dei rapporti, il Ministero del Lavoro terrà conto "di massima" delle indicazioni contenute nella Circ. 33/2009, dettata, per altro, al diverso fine della "regolarizzazione" relativa al provvedimento di sospensione dell'attività produttiva ex. art. 14 D.lgs. 81/2008.
In particolare, i problemi sorgono in relazione al fatto che la predetta Circolare non considera valida, ai fini della regolarizzazione, il rapporto di lavoro intermittente.
Ora, in punto di lavoro intermittente, deve dirsi che le disposizioni della Circ. 38/2010 e Circ. 33/2009 vanno aggiornate in relazione alle riforme del lavoro a chiamata disposte dalla Monti-Fornero.
Sicuramente, è assai critica l'ipotesi di una "regolarizzazione" attraverso il lavoro a chiamata nella forma "ora per allora" con comunicazione di assunzione "retrodatata" alla prima assunzione. Questo perchè con la riforma del "lavoro a chiamata" del 2012, è invalsa la regola della previa comunicazione di chiamata obbligatoria e non sono ammesse "sanatorie" a tali carenze ex post.
A queste condizioni, il lavoro intermittente dovrebbe forzosamente intendersi a tempo pieno ed indeterminato; ciononostante, nessun dubbio si può nutrire circa la non applicabilità della maxisanzione perchè detto comportamento datorile, per quanto inidoneo a generare un valido e legittimo rapporto "a chiamata", costituisce pur sempre condotta sufficiente ad escludere una "volontà di occultamento" del rapporto di lavoro.
Si applica certamente la sanzione amministrativa per mancata tempestiva comunicazione al Centro per l'Impiego ex. art. 19 D.lgs. 276/2003.
 
 

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