Quesito:
Nel mio Pubblico Esercizio, ho intrattenuto un rapporto di
lavoro "in nero" con un Cameriere per due settimane. Successivamente, su
consiglio del mio Consulente del Lavoro, ho provveduto alla regolarizzazione
contributiva e amministrativa (avanti il Centro per l'Impiego), dichiarando
l'instaurazione di un lavoro a chiamata, provvedendo ex post anche alle relative
comunicazioni "di chiamata" previste dalla l. 92/2012.
Credevo di essermi messo al riparo dalla maxisanzione, una
volta che fossero venuti gli ispettori.
Invece, gli Ispettori hanno dichiarato inutile ai fini della
regolarizzazione il rapporto a chiamata e applicato la maxisanzione.
Cosa posso fare?
Risposta:
Molto probabilmente, la posizione degli Ispettori sorge in
relazione ad un passaggio della Circolare Min. Lav. 38/2010 di problematica
interpretazione, laddove cioè dispone che, per la regolarizzazione dei rapporti,
il Ministero del Lavoro terrà conto "di massima" delle indicazioni contenute
nella Circ. 33/2009, dettata, per altro, al diverso fine della
"regolarizzazione" relativa al provvedimento di sospensione dell'attività
produttiva ex. art. 14 D.lgs. 81/2008.
In particolare, i problemi sorgono in relazione al fatto che
la predetta Circolare non considera valida, ai fini della
regolarizzazione, il rapporto di lavoro intermittente.
Ora, in punto di lavoro intermittente, deve dirsi che le
disposizioni della Circ. 38/2010 e Circ. 33/2009 vanno aggiornate in relazione
alle riforme del lavoro a chiamata disposte dalla Monti-Fornero.
Sicuramente, è assai critica l'ipotesi di
una "regolarizzazione" attraverso il lavoro a chiamata nella forma "ora per
allora" con comunicazione di assunzione "retrodatata" alla prima assunzione.
Questo perchè con la riforma del "lavoro a chiamata" del 2012, è invalsa la
regola della previa comunicazione di chiamata obbligatoria e non sono ammesse
"sanatorie" a tali carenze ex post.
A queste condizioni, il lavoro intermittente dovrebbe
forzosamente intendersi a tempo pieno ed indeterminato; ciononostante, nessun
dubbio si può nutrire circa la non applicabilità della maxisanzione perchè detto
comportamento datorile, per quanto inidoneo a generare un valido e legittimo
rapporto "a chiamata", costituisce pur sempre condotta sufficiente ad escludere
una "volontà di occultamento" del rapporto di lavoro.
Si applica certamente la sanzione amministrativa per mancata tempestiva comunicazione al Centro per l'Impiego ex. art. 19 D.lgs. 276/2003.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento