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lunedì 24 marzo 2014

LAVORATORI ARTIGIANI NON DOCUMENTATI: SI APPLICA LA MAXI-SANZIONE?

Quesito:
Per un servizio di breve durata, ho dovuto chiamare al mio cantiere degli Artigiani piastrellatori. L'Ispettorato del Lavoro, venuto in cantiere, ha applicato nei confronti della mia Azienda la maxisanzione, considerando i piastellatori lavoratori dipendenti, stante che non erano iscritti alla Camera di Commercio, nè all'albo delle imprese artigiane. Il mio Consulente del Lavoro mi ha detto di ricorrere, perchè la DTL non può farmi pagare per inadempienze di altri, ossia degli Artigiani che ho impiegato. Ha ragione? Cosa posso fare per difendermi?
 
Risposta:
Su questa fattispecie, il Ministero del Lavoro ha mutato d'avviso nel trapasso dalla edizione 2006 della "maxisanzione" all'edizione 2010.
In un primo tempo, vigente il vecchio art. 36-bis DL 223/2006 (conv. in l. 248/2006), quando, per valutare il "lavoro sommerso", era rilevante "l'impiego di lavoratori non risultanti da alcuna documentazione obbligatoria", il Ministero (vedi Lett. Circ. 8906/2007) aveva escluso per questi lavoratori l'applicazione della maxisanzione. Pur prendendo atto che su detta tipologia di lavoratori incombevano obblighi di pubblicità quali l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane etc., il Ministero aveva escluso la maxisanzione, ricorrendo dette carenze documentali: in questi casi, infatti, le Scritture incombevano quali obblighi precisi in capo al lavoratore autonomo, e non appariva logico che il Committente pagasse conseguenze tanto gravi per inadempienze del lavoratore autonomo, del quale non aveva alcuna responsabilità.
Con la riforma dell'art. 04 l. 183/2010, la fattispecie di "lavoro sommerso" viene diversamente descritta dal legislatore con riferimento ai "lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro".
Alla luce di detta modifica, vanno, pertanto, adeguate le disposizioni ministeriali del 2007.
Formalmente, le disposizioni si applicano al solo "lavoro subordinato" e non dovrebbero applicarsi agli Artigiani autonomi.
Senonchè il Ministero, con un passaggio molto discusso e criticato della Circolare 38/2010, ha codificato una "presunzione di lavoro subordinato" prater legem per tutti i casi di rapporti, comunque denominati, non oggetto di comunicazione o documentazione, come la comunicazione INAIl ex. art. 23 DPR 1124/1965.
Pertanto, l'unica vera difesa che Lei può mettere in campo per difendersi dalla maxisanzione (rispetto all'ipotesi di impiego dei piastrellisti) è provare che gli stessi hanno proceduto alle comunicazioni INAIL ex. art. 23 cit.
Ricordiamo che la prova/presunzione di lavoro subordinato, nel lavoro artigianale di cantiere, risulta ulteriormente facilitata (e con essa l'applicazione della maxi-sanzione) dalla Circolare Min. Lav. nr. 16/2012.
 

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