Quesito:
Per un servizio di breve durata, ho dovuto chiamare al
mio cantiere degli Artigiani piastrellatori. L'Ispettorato del Lavoro, venuto in
cantiere, ha applicato nei confronti della mia Azienda la maxisanzione,
considerando i piastellatori lavoratori dipendenti, stante che non erano
iscritti alla Camera di Commercio, nè all'albo delle imprese artigiane. Il mio
Consulente del Lavoro mi ha detto di ricorrere, perchè la DTL non può farmi
pagare per inadempienze di altri, ossia degli Artigiani che ho impiegato. Ha
ragione? Cosa posso fare per difendermi?
Risposta:
Su questa fattispecie, il Ministero del Lavoro ha mutato
d'avviso nel trapasso dalla edizione 2006 della "maxisanzione" all'edizione
2010.
In un primo tempo, vigente il vecchio art. 36-bis DL 223/2006
(conv. in l. 248/2006), quando, per valutare il "lavoro sommerso", era rilevante
"l'impiego di lavoratori non risultanti da alcuna documentazione obbligatoria",
il Ministero (vedi Lett. Circ. 8906/2007) aveva escluso per questi
lavoratori l'applicazione della maxisanzione. Pur prendendo atto che su
detta tipologia di lavoratori incombevano obblighi di pubblicità quali
l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione all'Albo delle Imprese
Artigiane etc., il Ministero aveva escluso la maxisanzione, ricorrendo dette
carenze documentali: in questi casi, infatti, le Scritture incombevano quali
obblighi precisi in capo al lavoratore autonomo, e non appariva logico che il
Committente pagasse conseguenze tanto gravi per inadempienze del lavoratore
autonomo, del quale non aveva alcuna responsabilità.
Con la riforma dell'art. 04 l. 183/2010, la
fattispecie di "lavoro sommerso" viene diversamente descritta dal
legislatore con riferimento ai "lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro".
Alla luce di detta modifica, vanno, pertanto, adeguate le
disposizioni ministeriali del 2007.
Formalmente, le disposizioni si applicano al solo "lavoro
subordinato" e non dovrebbero applicarsi agli Artigiani autonomi.
Senonchè il Ministero, con un passaggio molto discusso e
criticato della Circolare 38/2010, ha codificato una "presunzione di lavoro
subordinato" prater legem per tutti i casi di rapporti, comunque denominati, non
oggetto di comunicazione o documentazione, come la comunicazione INAIl ex. art.
23 DPR 1124/1965.
Pertanto, l'unica vera difesa che Lei può mettere in campo
per difendersi dalla maxisanzione (rispetto all'ipotesi di impiego dei
piastrellisti) è provare che gli stessi hanno proceduto alle comunicazioni
INAIL ex. art. 23 cit.
Ricordiamo che la prova/presunzione di lavoro subordinato,
nel lavoro artigianale di cantiere, risulta ulteriormente facilitata (e con essa
l'applicazione della maxi-sanzione) dalla Circolare Min. Lav. nr. 16/2012.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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