Quesito:
In caso di accertamento da parte della Direzione Territoriale
del Lavoro di una fattispecie di "lavoro sommerso", che ne è delle altre
sanzioni quali l'omessa consegna del documento ex D.lgs. 152/1997 e le
omesse/infedeli rappresentazioni del LUL: si assorbono nella sanzione
(maxisanzione) principale? Oppure si cumulano? E, in questo secondo caso, alle
sanzioni diverse dalla "maxi", si applica la diffida?
Risposta:
La Circolare nr. 38/2010 del Ministero del Lavoro (tuttora
punto di riferimento fino a che il "pacchetto lavoro" del Governo non
interverrà, come promesso, anche su questa materia) precisa che la
"maxi-sanzione", da un lato, "assorbe" l'ipotesi di illecito amministrativo ex.
art. 19 D.lgs. 276/2003 di "mancata comunicazione al Centro per l'Impiego"
(condividendone lo stesso presupposto), dall'altro, però, si cumula a tutte le
altre ipotesi sanzionatorie: questo, evidentemente, vale per gli illeciti
amministrativi relativi al D.lgs.152/1997 (mancata consegna del documento
informativo delle condizioni di assunzione), omessa/infedele
registrazione/rappresentazione nel LUL.
Quanto alla diffida, essa, come noto, è stata esclusa per la
maxisanzione.
Deve rilevarsi, però, che appare problematico farne
applicazione anche alle altre ipotesi sanzionatorie. Questo perchè le altre
condotte (omesse registrazioni LUL etc.) sono indubbiamente derivate dalla
principale fattispecie di "lavoro nero", cui è inscindibilmente connesso un
"dolo di occultamento", facilmente dimostrabile dagli Ispettori.
Essendo agevolmente dimostrabile la ricorrenza di tale "dolo di occultamento", gli illeciti
amministrativi "diversi" dalla maxisanzione, non sono diffidabili, per principio
generale.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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