I veicoli di proprietà dell'impresa possono essere
concessi in uso ai Dipendenti con modalità diverse (Circ. Min. 48/1998; Circ.
Ag. Entr. 47/2008).
A fronte di queste evenienze, possono darsi tre casi:
A) Uso esclusivamente personale dell'auto
aziendale: si determina fringe benefit in capo al
Dipendente (o Amministratore/Co.co.pro.), imponibile, ai fini fiscali (e
previdenziali), al "valore normale", al netto delle eventuali somme che il
Dipendente corrisponda o si veda trattenere per l'uso del mezzo. Il fringe
benefit è deducibile quale costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95 DPR
917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR).
B) Uso promiscuo
(personale/aziendale):
Si determina fringe benefit parziale, valorizzabile,
al fine del reddito di lavoro dipendente/assimilato (imponibile IRPEF, INPS,
INAIL) al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale
di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo km di esercizio desumibile
dalle Tabelle Nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30/11 di ciascun anno
e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31/12, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Ai fini della deducibilità, ove il mezzo di trasporto sia
concesso al Dipendente/Amministratore/Co. co.pro. per la maggior parte del
periodo di imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo
d'imposta), è deducibile il 70% (90% fino al 2012) delle spese relative, senza
alcun limite quantitativo.
Se il mezzo di trasporto, è dato in uso promiscuo per un
periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20% (40%
fino al 2012).
C) Uso aziendale esclusivo: Le
relative spese non sono considerate spese per prestazioni di lavoro
dipendente/assimilato (fringe benefit), ma costi relativi a beni
ammortizzabili, deducibili secondo le regole specifiche, quindi, in genere, nei
limiti del 20% (40% fino al 2012) da calcolare su un importo non superiore a €
18.075, 99.
Nel caso di mezzi acquisiti o ceduti nel corso del periodo di
imposta, ai fini della deduzione dei relativi costi, è necessario che gli stessi
siano stati dati in uso ai Dipendenti/Amministratore/Co. co.pro, per la maggior
parte del periodo di possesso nel corso dell'esercizio. Ai fini del conteggio
dell'effettiva durata dell'utilizzo del veicolo da parte del
Dipendente/Amministratore/Co. co.pro, non è necessario che questo sia avvenuto in
modo continuativo, nè che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso
Dipendente/Amministratore/Co. co.pro. (Circ. Min. 48/1998).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento