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martedì 18 marzo 2014

MEDIAZIONE E RAPPORTO DI LAVORO: VALIDA LA RINUNCIA/TRANSAZIONE DEL DIPENDENTE SE "ASSISTITA" DAL SINDACATO?

Quesito:
Buon giorno. Ho letto il Suo post sulla Mediazione nelle controversie di lavorosu questo Blog e colgo l'occasione di segnalarLe l'articolo dell'Avv. Lannutti http://www.aequitasadr.eu/controversie-lavoro/, che ritiene valida la conciliazione del Dipendente risolventesi in una rinuncia/transazione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro e non impugnabile ex. art. 2113.04°comma Codice Civile, se la Mediazione è avvenuta con l'assistenza del Sindacalista. Lei cosa ne pensa? Cordiali saluti.

Risposta:
Intanto, La ringrazio del contributo.
Certo, l'opinione dell'Avvocato Lannutti è molto interessante e acuta.
Sono assai perplesso che la fattispecie descritta dall'Avv. Lannutti sia riconducibile alla classica fattispecie di "conciliazione sindacale" ex. art. 2113.04°comma. Se guardiamo, infatti, anche al disposto dell'art. 411 CPC noi ritroviamo una nozione più stringente: la "conciliazione" di cui si tratta, con efficacia "privilegiata" ex. art. 2113.04°comma Codice Civile, è pur sempre una conciliazione che avviene in una location sindacale. A mio ricordo, ai fini dell'efficacia privilegiata ex. art. 2113.04°comma non basta che il Sindacalista abbia prestato una generica "assistenza" al Lavoratore, potendo la conciliazione (valida) essere conclusa in qualsiasi sede (Studio Legale etc.), ma occorre che la conciliazione si sia svolta avanti un Ufficio di Conciliazione sindacale. Su questa conclusione, tra l'altro, si trova una risalente, ma lapidaria sentenza.
Sto parlando della sentenza del 17/01/1984 nr. 391, con la quale la Corte di Cassazione (sia pure in un contesto sociale, politico, giurisprudenziale ormai lontanissimo) aveva escluso l’applicabilità delle garanzie di “inoppugnabilità” proprie della conciliazione sindacale

… con riguardo ad una transazione che sia stata stipulata all’infuori delle procedure conciliative e senza le relative modalità, restando a tal fine irrilevante che, nella transazione stessa, il lavoratore sia stato assistito da un Sindacato.

Quindi, a queste condizioni, l'eventuale presenza di negozi giuridici di rinuncia/transazione sui diritti del Lavoratore, resta impugabile ai sensi dell'art. 2113.01°comma Codice Civile.
La conclusione di Lannutti, però, diviene più sostenibile, a seguito delle recenti riforme del DL 69/2013, che hanno introdotto la cd "Mediazione assistita" dall'Avvocato. Una "Mediazione" cui chiaramente l'ordinamento riconosce un'efficacia privilegiata, specie nella parte in cui (con disposizione discussa, ma eloquente) ne prevede l'esecutività immediata previa sottoscrizione del Legale (art. 12.01°comma D.lgs. 28/2010). Ora, la Mediazione avanti l'organismo ma con assistenza del Sindacalista, deve certamente considerarsi valida anche in assenza di Avvocato (estranea alla disposizione ex. art. 05 D.lgs. 28/2010 sull'assistenza legale obbligatoria, così come precisata dalla Circ. Min. Giust. prot. nr.168322 del 27/11/2013). E del resto, non mi pare che, in questo caso, nell'eventualità di una teorica omologa, possa essere eccepita l’assenza di assistenza legale (cosa possibile, invece, per la generalità delle Mediazioni). A questo punto, non si capisce proprio perché detta Mediazione dovrebbe restare soggetta alla “spada di Damocle” dell’impugnazione del Lavoratore nei 06 mesi? Di quale carenza di tutela costituzionale si potrebbe argomentare?
Passi il caso di Mediazione senza né Avvocato, né Sindacalista, ma col Sindacalista …
Casi analoghi, meritano trattamenti analoghi!
A mio modesto parere, ci sono gli elementi per ritenere confermata la posizione dell'Avv. Lannutti sulla base del diritto vigente scaturito dalle riforme del DL 69/2013; eventualmente (se occorre) anche ponendo una questione di legittimità costituzionale alla Consulta (ostinarsi sulla negativa, determina infatti evidenti disparità di trattamento).
La Mediazione nelle controversie di lavoro, come si vede, è una trincea di lotta, che richiede molta pazienza e sforzo culturale.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 



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