Si coglie l'occasione di ricordare la persistente vigenza di
una norma particolare per il lavoro domestico, di sicuro interesse
applicativo.
L'art. 16 l. 335/1958 prevede, infatti, che la Colf
licenziata, durante il periodo di preavviso (di licenziamento/dimissioni) ha
diritto ad almeno 08 ore di permesso settimanale (a richiesta, natuiralmente)
per la ricerca di un'altra occupazione.
Nel silenzio della legge, deve ritenersi che dette ore di permesso siano non retribuite.
Si rilascia detta nota per Vs. utilità nella gestione dei
rapporti domestici e nelle comunicazioni con le famiglie che fossero interessate da questa casistica.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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