Alcune note relative ai profili di diritto
intertemporale di applicazione delle modifiche alla
maxisanzione introdotte dal DL 145/2013.
Il DL ha fissato nel 24/12/2013 il dies a quo di
applicazione dei nuovi aggravamenti sanzionatori del 30%.
Stante la circostanza che il DL ha modificato solo la
sanzione amministrativa, ma non l'illecito (il cd "precetto" collegato alla
sanzione), devono ritenersi confermate in parte qua le indicazioni
interpretative espresse a suo tempo dalla Circ. Min. Lav. 38/2010, in
particolare l'indicazione circa la "natura permanente" dell'illecito
amministrativo de quo.
In forza di detti principi (recepiti anche nella Circ.
Min. Lav. 05/2014) per l'applicazione della nuova disciplina è
dirimente il momento della "cessazione della condotta" (che vale ad
attrarre nella nuova disciplina anche atti insorti in tempo precedente, se
cessato al momento della vigenza della nuova normativa).
Di qui, alcune fondamentali ricadute in termini di
diritto intertemporale:
a) Se la fattispecie di
"lavoro nero" constatata dagli Ispettori è cessata prima del
24/12/2013, lì certamente è applicabile la
maxisanzione nella forma più "alleggerita" ex. art. 04 l. 183/2010, con
possibilità di diffida.
b) Se la fattispecie di "lavoro
nero" è in atto in corso all'accesso ispettivo, a cavallo tra la
vecchia e la nuova normativa, si applica la sanzione del DL 145, con la
precisazione, però, che, fino al 21/02/2014, continua ad
applicarsi la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004.
c) Se la fattispecie è iniziata dopo il
24/12/2013, non c'è storia: si applica la nuova
maxisanzione e non si applica la diffida ex. art. 13 D.lgs.
124/2004.
Piccola chiosa interpretativa per il punto
sub-b). I profili di diritto intertemporale della diffida ex. art. 13 D.lgs.
124/2004.
Stante la natura "permanente" dell'illecito
amministrativo relativo all'utilizzazione di "lavoro nero" da parte del Datore
di Lavoro, in coerenza con i principi di diritto intertemporale propri degli
illeciti amministrativi ex. l. 689/1981 (come evidenziati anche nella Circ.
38/2010), si deve ritenere che, per le condotte cessate tra il
24/12/2013 e il 21/02/2014,
continui ad applicarsi la diffida, anche se riferita a sanzioni punibili con gli
aggramenti del 30% disposte dal DL 145/2013.
Per le condotte cessate dopo il
21/02/2014, comunque la diffida non si
applica.
A disposizione per aggiornamenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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