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lunedì 17 marzo 2014

LAVORO A CHIAMATA CONTRA LEGEM: APPLICABILE LA MAXISANZIONE?

Quesito:
Dal 2011, un Pubblico Esercizio intrattiene un rapporto di lavoro subordinato a chiamata a tempo indeterminato con un Dipendente "tuttofare" in un Pubblico Esercizio.
A febbraio 2013, l'Ispettorato del Lavoro ha applicato nei confronti del Datore di Lavoro la maxisanzione, come se il Dipendente fosse un "lavoratore in nero". Ho chiesto spiegazioni, e mi hanno spiegato che il lavoro intermittente non era stato adeguato alle sopravvenute novità della legge Monti-Fornero.
Cosa posso fare al riguardo?
 
Risposta:
Dal quesito che ci è stato sottoposto, dobbiamo arguire (data l'ispezione subìta) che il Datore aveva in essere un rapporto a chiamata con un Lavoratore infra 24enne, ovvero ultra45 enne, attivabili a prescindere dalle specifiche causali ex. art. 40 D.lgs. 276/03. Oggi, tale limite è salito a 25 anni e a 55 anni.
Questi rapporti, se non adeguati, dovevano essere disattivati al 18/07/2013, termine poi prorogato dal DL 76/2013, al 31/12/2013.
Dal punto di vista del diritto intertemporale, ci pare di capire, l'Ispezione è nei termini. 
Ora, per consentire al Datore di difendersi dalla maxisanzione, riteniamo percorribili due strade:
 
- Verificare se il rapporto a chiamata è stipulato per una mansione compatibile con l'art. 40 D.lgs. 276/03 (RD 2657/1923): ricordiamo che vale, in questi casi, il principio della conservazione/conversione dei contratti invalidi ex. art. 1424 Codice Civile. Ciò posto, la maxisanzione decadrebbe ... da sè;
- Chiedere la disapplicazione della maxisanzione (con applicazione della sanzione ex. art. 19 D.lgs. 276/03), facendo leva sull'art. 04 l. 183/2010, che esclude la maxisanzione medesima ogni qualvolta emerga chiaramente la volontà del Datore di non occultare il rapporto, come ci pare nel Ns. caso.
 
Quest'ultimo punto, merita qualche approfondimento.
Con Circ. 35/2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che complice l'art. 01.22°comma, i contratti di lavoro intermittente, non adeguati alla riforma Monti-Fornero al 31/12/2013, si considerano "privi di effetto".
In forza di detta disposizione, i rapporti si considerano ope legis cessati, anche ai fini del sistema delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego (l. 264/1949); quindi, per riprendere effetto, occorre una nuova comunicazione al Centro per l'Impiego.
Non è convincente, però, sotto il profilo esegetico, l'opinione del Ministero del Lavoro, laddove ritiene doversi valutare "in nero" il rapporto a chiamata, che, pur illegittimo, ai sensi dell'art. 01.22°comma l. 92/2012, prosegua. In questo caso, è certamente vero che il legislatore ha destituito di efficacia la "comunicazione obbligatoria preventiva": ma se l'Azienda non cessa il rapporto (come nel caso di specie) e prosegue i conseguenti rapporti retributivi, contributivi etc., si applica l'art. 04 l. 183/2011 (che ha modificato l'art. 03.04°comma DL 12/2002 conv. in l. 73/2002) che esclude l'applicazione della maxisanzione, ove si possa escludere la volontà datorile di occultare il rapporto di lavoro.
 
 

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