Quesito:
Dal 2011, un Pubblico Esercizio intrattiene un
rapporto di lavoro subordinato a chiamata a tempo indeterminato con un
Dipendente "tuttofare" in un Pubblico Esercizio.
A febbraio 2013, l'Ispettorato del Lavoro ha applicato nei
confronti del Datore di Lavoro la maxisanzione, come se il Dipendente fosse un
"lavoratore in nero". Ho chiesto spiegazioni, e mi hanno spiegato che il lavoro
intermittente non era stato adeguato alle sopravvenute novità della legge
Monti-Fornero.
Cosa posso fare al riguardo?
Risposta:
Dal quesito che ci è stato sottoposto, dobbiamo arguire (data
l'ispezione subìta) che il Datore aveva in essere un rapporto a chiamata
con un Lavoratore infra 24enne, ovvero ultra45 enne, attivabili a prescindere
dalle specifiche causali ex. art. 40 D.lgs. 276/03. Oggi, tale limite è salito a
25 anni e a 55 anni.
Questi rapporti, se non adeguati, dovevano essere disattivati
al 18/07/2013, termine poi prorogato dal DL 76/2013, al 31/12/2013.
Dal punto di vista del diritto intertemporale, ci pare di
capire, l'Ispezione è nei termini.
Ora, per consentire al Datore di difendersi dalla
maxisanzione, riteniamo percorribili due strade:
- Verificare se il rapporto a chiamata è stipulato per una
mansione compatibile con l'art. 40 D.lgs. 276/03 (RD 2657/1923): ricordiamo che
vale, in questi casi, il principio della conservazione/conversione dei contratti
invalidi ex. art. 1424 Codice Civile. Ciò posto, la maxisanzione
decadrebbe ... da sè;
- Chiedere la disapplicazione della maxisanzione (con
applicazione della sanzione ex. art. 19 D.lgs. 276/03), facendo leva sull'art.
04 l. 183/2010, che esclude la maxisanzione medesima ogni qualvolta emerga
chiaramente la volontà del Datore di non occultare il rapporto, come ci pare nel
Ns. caso.
Quest'ultimo punto, merita qualche approfondimento.
Con Circ. 35/2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che
complice l'art. 01.22°comma, i contratti di lavoro intermittente, non
adeguati alla riforma Monti-Fornero al 31/12/2013, si considerano "privi di
effetto".
In forza di detta disposizione, i rapporti si considerano
ope legis cessati, anche ai fini del sistema delle comunicazioni
obbligatorie al Centro per l'Impiego (l. 264/1949); quindi, per riprendere
effetto, occorre una nuova comunicazione al Centro per l'Impiego.
Non è convincente, però, sotto il profilo esegetico,
l'opinione del Ministero del Lavoro, laddove ritiene doversi valutare "in
nero" il rapporto a chiamata, che, pur illegittimo, ai sensi dell'art.
01.22°comma l. 92/2012, prosegua. In questo caso, è certamente vero che il
legislatore ha destituito di efficacia la "comunicazione obbligatoria
preventiva": ma se l'Azienda non cessa il rapporto (come nel caso di specie) e
prosegue i conseguenti rapporti retributivi, contributivi etc., si applica
l'art. 04 l. 183/2011 (che ha modificato l'art. 03.04°comma DL 12/2002 conv. in
l. 73/2002) che esclude l'applicazione della maxisanzione, ove si possa
escludere la volontà datorile di occultare il rapporto di lavoro.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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