Il CCNL Autotrasportatori prevede l'istituto della "reperibilità" per il Camionista? E come viene valorizzata dal punto di vista economico? Grazie.
Risposta:
Usualmente con "reperibilità" si intende il tempo nel quale il Dipendente (pur formalmente non al lavoro) è tenuto a tenersi a disposizione del Datore di Lavoro per riprendere servizio, in relazione a possibili chiamate. Detto periodo non da luogo a retribuzione, ma comporta comunque varie forme di compressione del "tempo libero" del Dipendente, che non può muoversi oltre un cerchio kilometrico tale da rendere più difficile e disagevole la ripresa del lavoro, e che non può spostarsi senza comunicare i relativi spostamenti e indirizzi al Datore di Lavoro. Per detti vincoli, usualmente è prevista una indennità (usualmente non retributiva) detta "indennità di reperibilità" (classica quella dei Medici, oggetto di un recente contenzioso in sede di Comunità Europea relativamente alla "disciplina comune" dell'orario di lavoro).
Per quanto riguarda l'Autotrasporto, deve dirsi che una
previsione di "reperibilità" esiste ed è disciplinata dall'art. 11.03°comma CCNL
Autotrasporto Artigiani (Orario di lavoro per il personale viaggiante) il quale
prevede:
Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore
mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a
disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di
iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto
unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli
fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che
eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro
straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Per questi periodi, è dovuto il
trattamento di trasferta. Non è chiaro cosa la norma intenda, molto
verosimilmente si riferisce alla "diaria" di trasferta, non alla "trasferta a
piè di lista".
A margine, precisiamo l'opportunità che
l'istituto sia adeguatamente "implementato": non solo per gli aspetti di ordine
economico, ma anche per gli aspetti operativi.
La "reperibilità" esige di essere
opportunamente supportata sotto il profilo disciplinare, provvedendo a
specifiche e chiare "disposizioni di servizio" che fissino i termini di
"reperibilità" dell'Autotrasportatore, che deve sempre mettere l'Azienda al
corrente degli indirizzi dove si trova (in modo che l'Azienda possa valutare la
congruità della distanza km rispetto alle consegne di lavoro), ovvero fissi
eventuali "limiti kilometrici" di spostamento, le cui violazioni possano essere
fatte valere in sede disciplinare. Precisiamo, altresì, a margine che le norme
disciplinari devono essere confezionate e calibrate con attenzione, dato che
eventuali violazioni di questo tipo non si configurano quali usuali
trasgressioni, perchè dette infrazioni riguardano il contegno extra-lavorativo
del Dipendente (non il contegno... lavorativo, come al solito).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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