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martedì 4 marzo 2014

LAVORATORI FRONTALIERI: IL CASO DI FRANCIA, AUSTRIA E SVIZZERA

Dopo le prime disposizioni di ordine "sperimentale" e temporaneo disposte dalla l. 244/2007 (art. 01.204°comma) e successivamente prorogate, l'agevolazione fiscale per i lavoratori cd "frontalieri" diventa "strutturale" e non più soggetta a proroga con la legge di stabilità (art. 01.175°comma l. 147/2013), anche se con alcune rettifiche.
Ai lavoratori cd "frontalieri", definiti a partire dall'art. 01 lett. b) del Reg.CE 1408/71, che prestino lavoro subordinato in via continuativa ed esclusiva  all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, con rientro (in Italia) giornaliero o settimanale, è riconosciuta l'esenzione totale da IRPEF del reddito di lavoro dipendente prodotto fino ad € 6.700 (non più 8.000 come fino al 2011).
Il "lavoratore frontaliero" non può mai essere riconosciuto quale "familiare fiscalmente a carico", anche se produce redditi inferiori alla soglia prevista dalla legge a questo fine (€ 2.840.51).
Come tutte le fattispecie fiscali "di confine", occorre verificare l'eventuale applicazione di disposizioni e Convenzioni sulla "doppia imposizione".
 
LAVORATORI DI FRANCIA E AUSTRIA:
Quali Convenzioni particolari a questo fine si ricordano, la Convenzione Italia-Francia (art. 15.04°comma Convenzione di Venezia del 05/10/1989) e Convenzione Italia-Austria (art. 15.04°comma Convenzione di Venezia del 26/09/1981).
I "lavoratori frontalieri" residenti in Francia e in Austria, che lavorino nel nostro Paese nelle zone di frontiera alle dipendenze dei Datori di Lavoro residenti in Italia, e che si rechino giornalmente nel ns Paese per lavoro, non subiranno prelievo fiscale italiano.
L'art. 15 di entrambe le Convenzioni prevede che il reddito percepito sarà tassato solo nel Paese di residenza. I lavoratori, a questo fine, dovranno appositamente invocare l'applicazione della Convenzione.
 
I "FRONTALIERI" DELLA SVIZZERA:
La franchigia per frontalieri degli € 6.700 non potrà mai essere applicata ai lavoratori frontalieri Italia-Svizzera.
Ai fini della Convenzione Italia-Svizzera del 03/10/1974, si considera "frontaliere" il lavoratore che quotidianamente si rechi, dalla propria residenza, sita in Comune prossimo al confine, in uno dei Cantoni confinanti con l'Italia, in una fascia di 20 km.
Indipendentemente dall'importo percepito, questi redditi sono totalmente non imponibili dalla tassazione italiana.
Oltre questo limite, il Lavoratore dovrà dichiarare il reddito così conseguito in entrambi gli Stati (salvo l'eventuale credito d'imposta per le imposte versate a titolo definitivo nel Paese estero).  
Qui di seguito, un'interpretazione abbastanza restrittiva della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia.
Per quanto riguarda i lavoratori residenti in Italia, le condizioni per ritenere il reddito prodotto in Svizzera assoggettato alla tassazione di questo solo Stato, sono:
 
- Ritorno serale o settimanale al propri domicilio italiano (Art. 01.comma 01 let. c Reg. CEE 1408/1971);
- Possesso della residenza in un Comune qualificato di confine.
In mancanza, si applica l'art. 15.01°par. della Convenzione Italo-Svizzera, con relativa applicazione della "doppia imposizione".

Per i Paesi di frontiera senza Convenzione, saranno applicabili i seguenti principi:

- Doppia tassazione (luogo di residenza e luogo di produzione del reddito);
- Applicazione della "franchigia" degli € 6.700 (residenti in Italia);
- Utilizzazione credito di imposta per l'imposta pagata all'estero.
 

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