Dopo le prime disposizioni di ordine "sperimentale" e
temporaneo disposte dalla l. 244/2007 (art. 01.204°comma) e successivamente
prorogate, l'agevolazione fiscale per i lavoratori cd "frontalieri" diventa
"strutturale" e non più soggetta a proroga con la legge di stabilità (art.
01.175°comma l. 147/2013), anche se con alcune rettifiche.
Ai lavoratori cd "frontalieri", definiti a
partire dall'art. 01 lett. b) del Reg.CE 1408/71, che prestino lavoro
subordinato in via continuativa ed esclusiva all'estero in zone di
frontiera e in altri Paesi limitrofi, con rientro (in Italia) giornaliero o
settimanale, è riconosciuta l'esenzione totale da IRPEF del reddito di lavoro
dipendente prodotto fino ad € 6.700 (non più 8.000 come fino al 2011).
Il "lavoratore frontaliero" non può mai essere riconosciuto
quale "familiare fiscalmente a carico", anche se produce redditi inferiori alla
soglia prevista dalla legge a questo fine (€
2.840.51).
Come tutte le fattispecie fiscali "di
confine", occorre verificare l'eventuale applicazione di disposizioni e
Convenzioni sulla "doppia imposizione".
LAVORATORI DI FRANCIA E
AUSTRIA:
Quali Convenzioni particolari a questo
fine si ricordano, la Convenzione Italia-Francia (art. 15.04°comma Convenzione
di Venezia del 05/10/1989) e Convenzione Italia-Austria (art. 15.04°comma
Convenzione di Venezia del 26/09/1981).
I "lavoratori frontalieri" residenti in
Francia e in Austria, che lavorino nel nostro Paese nelle zone di frontiera alle
dipendenze dei Datori di Lavoro residenti in Italia, e che si rechino
giornalmente nel ns Paese per lavoro, non subiranno prelievo fiscale
italiano.
L'art. 15 di entrambe le Convenzioni
prevede che il reddito percepito sarà tassato solo nel Paese di residenza. I
lavoratori, a questo fine, dovranno appositamente invocare l'applicazione della
Convenzione.
I "FRONTALIERI" DELLA
SVIZZERA:
La franchigia per frontalieri
degli € 6.700 non potrà mai essere applicata ai lavoratori frontalieri
Italia-Svizzera.
Ai fini della Convenzione Italia-Svizzera del 03/10/1974, si
considera "frontaliere" il lavoratore che quotidianamente si rechi, dalla
propria residenza, sita in Comune prossimo al confine, in uno dei Cantoni
confinanti con l'Italia, in una fascia di 20 km.
Indipendentemente dall'importo percepito,
questi redditi sono totalmente non imponibili dalla tassazione
italiana.
Oltre questo limite, il Lavoratore dovrà
dichiarare il reddito così conseguito in entrambi gli Stati (salvo l'eventuale
credito d'imposta per le imposte versate a titolo definitivo nel Paese
estero).
Qui di seguito, un'interpretazione
abbastanza restrittiva della Direzione Regionale delle Entrate della
Lombardia.
Per quanto riguarda i lavoratori
residenti in Italia, le condizioni per ritenere il reddito prodotto in
Svizzera assoggettato alla tassazione di questo solo Stato, sono:
- Ritorno serale o settimanale al propri
domicilio italiano (Art. 01.comma 01 let. c Reg. CEE 1408/1971);
- Possesso della residenza in un Comune
qualificato di confine.
In mancanza, si applica l'art. 15.01°par.
della Convenzione Italo-Svizzera, con relativa applicazione della "doppia
imposizione".
Per i Paesi di frontiera senza Convenzione, saranno
applicabili i seguenti principi:
- Doppia tassazione (luogo di residenza e luogo di
produzione del reddito);
- Applicazione della "franchigia" degli € 6.700
(residenti in Italia);
- Utilizzazione credito di imposta per l'imposta pagata
all'estero.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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