Quesito:
Il Jobs Act (DL 34/2014) ha previsto che il
contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a termine senza vincolo di
causale nella generalità dei casi, purchè il rapporto non oltrepassi il limite
complessivo dei "36 mesi". Ora, come si conteggia detto limite? In termini di
"lavoro effettivo" o in "giorni di calendario"?
Risposta:
Al riguardo, riteniamo resti valida indicazione quella
offerta dal Ministero del Lavoro con Circolare nr. 13/2008.
Secondo detta Circolare, "ai fini del superamento del periodo
di 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti
tra le parti prescindendo, quindi, dai periodi di interruzione intercorsi tra la
cessazione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello
successivo. Ciò in quanto la finalità perseguita dal Legislatore è quella di
impedire che le interruzioni possano produrre l'effetto di “azzerare" il
conteggio dei periodi di attività rilevanti per l'individuazione della durata
massima di più rapporti di lavoro a termine".
La Circolare specifica altresì chiarisce un'altra questione,
che riguarda il "computo effettivo del periodo di 36 mesi", in
particolare "le modalità di conteggio dei periodi di lavoro a tempo
determinato non coincidenti con uno o più mesi". Per quanto riguarda tali
periodi, la Circolare dispone che "possa essere adottato il criterio
comune, adoperato anche in altri ambiti (si pensi alla disciplina contrattuale
in materia di periodi di comporto) secondo il quale, considerato che la durata
media dei mesi durante l’anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno
considerarsi l'equivalente di un mese. A titolo esemplificativo, pertanto,
considerando due contratti a termine di cui il primo di durata 1° gennaio - 20
febbraio ed il secondo 1° maggio - 20 giugno si avrà un totale di periodi
lavorati pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad un mese) e
10 giorni (residuo di giorni lavorati oltre i 30)".
Peraltro, nel caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi
per effetto di successione di diversi contratti, non si determina l'automatismo
dell'immediata conversione, ma il rapporto si potrà protrarre per ulteriori 20
giorni (art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 368/2001) che dovranno essere tuttavia compensati con le
maggiorazioni previste dallo stesso art. 4, comma 1. del D.Lgs.
n. 368/2001.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento