La Cassazione, prendendo le mosse da una caso riguardante un
lavoratore dipendente, ha precisato che l'individuazione da parte della legge
(art. 64 DPR 600/1973) di un Terzo (nella fattispecie, Datore di
Lavoro) quale soggetto obbligati al versamento della ritenuta per redditi
di lavoro dipendente non toglie che il titolare principale dell'obbligazione
tributaria resti il lavoratore dipendente, il quale, in caso di omessa ritenuta,
deve rispondere e può essere fatto oggetto di accertamento fiscale.
Data la struttura "solidale", che, in questa fattispecie,
assume l'obbligazione tributaria, è giocoforza concludere che il Fisco potrà
richiedere l'assolvimento del tributo per l'intero sia al Lavoratore sia al
Datore di Lavoro, salva l'azione di regresso civile (prescrivibile nei termini
civili) per il Contribuente inciso.
Il Datore risponde delle relative sanzioni amministrative per
omessa ritenuta.
Una fattispecie analoga (anche sul versante della
solidarietà) è quella del Sostituto (Studio Professionale, Società etc.)
che debba effettuare ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi.
Qui, la fattispecie può presentarsi complicata in
relazione all'emergenza nel caso di specie di compensi versati, ma non
documentati con fattura. In questo caso, nell'evenienza che il Committente abbia
effettuato la ritenuta IRPEF (e l'abbia eventualmente documentata nel Mod. 770),
occorrerà correggere l'anomalia e premunirsi, se del caso, di eventuale
dichiarazione liberatoria.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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