Quesito:
L'introduzione del principio della "acausalità" nei rapporti
a termine da parte del Jobs Act (DL 34/2014) deve ritenersi abrogata la
precedente disposizione (art. 02.29°comma l. 92/2012), che faceva dipendere
l'esonero della contribuzione ASpI in presenza di "assunzioni a termine
sostitutive"?
Risposta:
Dal punto di vista strettamente formale, l'art. 02.28°comma
l. 92/2012 fa dipendere l'obbligo del Datore di Lavoro di corrispondere il
contributo addizionale ASpI dalla circostanza che lo stesso attivi
"assunzioni non a tempo indeterminato". L'espressione è sufficientemente ampia
da permetterne l'adattamento alle novità sopraggiunte del Jobs Act e da
permettere cioè la configurazione del citato obbligo, anche in presenza
delle nuove "assunzioni a termine acausali".
Il comma successivo, nel momento in cui fissa criteri di
esonero dalla contribuzione (tra cui le "assunzioni a termine sostitutive",
appare a tutti gli effetti una "norma speciale": tale cioè da non potersi
considerare abrogata dalla sopravvivenza di una norma generale come il Jobs Act
(regola desumibile ex. art. 15 Codice Penale).
Pertanto, non si possono nutrire dubbi di sorta circa
l'esonero delle "assunzioni sostitutive" dalla contribuzione aggiuntiva ASpI del
1,4%.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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