E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che riforma i contratti a termine e quelli di apprendistato (dl 20 marzo 2014 n. 34).
Di seguito il testo del provvedimento; nei prossimi giorni su queste
pagine non mancheremo di approfondire i contenuti e gli effetti della
riforma.
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VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA
la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a
semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di
generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
RITENUTA
la
straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità
attraverso cui viene favorito l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro;
RITENUTA
altresì
la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare
gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della
regolarità contributiva;
RITENUTA
,
in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori
criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori
di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la
riduzione dell’orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse
finanziarie destinate alla medesima finalità;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato
Art. 1
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine)
1. Al decreto legislativo sei settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1:
1) al comma 1: le parole da “a fronte” a “di lavoro.” sono sostituite
dalle seguenti: “di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva
di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero
complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro
ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per
cento dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a
cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.”;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’apposizione del
termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.”;
b)
all’articolo
4, comma 1, secondo periodo, le parole da: “la proroga” fino a: “si
riferisca” sono sostituite dalle seguenti: “le proroghe sono ammesse,
fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano”.
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo
le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di
lavoro”.
Art. 2
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera
a) è sostituita dalla seguente: “a) forma scritta del contratto e del patto di prova;”;
2) al comma 1, la lettera
i) è abrogata;
3) i commi 3
-bis e 3-ter sono abrogati;
b)
all’articolo
3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-ter. Fatta salva
l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della
componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una
retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate
nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte
ore complessivo.”;
c)
all’articolo 4, al comma 3, le parole: “, è integrata,” sono sostituite dalle seguenti: “, può essere integrata,”.
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
Capo II
Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva
e di contratti di solidarietà
Art. 3
(Elenco anagrafico dei lavoratori)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: “Le persone” sono
sostituite dalle seguenti: “I cittadini italiani, comunitari e stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia”.
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: “nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo”, sono sostituite con le seguenti: “in qualsiasi ambito
territoriale dello Stato”.
Art. 4
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva
nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad
applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle
Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per
le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili
di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della
verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto
di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti
scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in
cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il
termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende
anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi
dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione
applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco,
indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi
sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve
all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine
generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le
disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente
articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi
telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8
-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “in quanto compatibile”
sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
(Contratti di solidarietà)
1. All’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la
individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione
contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15
milioni annui.”.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.